LEGGE REGIONALE 9 settembre 2011, n. 19 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 16 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6

  1. All'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2000, n. 6 (Legge forestale della Regione Molise), sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il comma 1 e' sostituito dal seguente: '1. Con deliberazione della Giunta regionale e' costituita la Commissione tecnica forestale per il coordinamento tecnico degli interventi previsti dalla presente legge. La Commissione tecnica forestale e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, ed e' composta da:

    2. il dirigente regionale competente in materia di foreste, o suo delegato;

    3. il dirigente regionale competente in materia di beni ambientali, o suo delegato;

    4. un dirigente o funzionario in rappresentanza dell'associazione di comuni territorialmente interessata, o del comune territorialmente interessato, ove manchi l'associazione in qualunque forma;

    5. sulla base di apposita convenzione, i coordinatori provinciali del Corpo forestale dello Stato, o loro delegati, competenti per territorio;

    6. due rappresentanti delle imprese boschive nominati dal Consiglio regionale.';

    7. dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: '1-bis. La Commissione delibera sulle domande di iscrizione all'Albo regionale delle imprese boschive previsto all'art. 16, nonche' sulle sospensioni, cancellazioni e reintegrazioni, e su quanto altro il presidente ritenga di porre all'ordine del giorno.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 6/2000

  2. L'art. 16 della legge regionale n. 6/2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 16 (Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive). - 1. E' istituito l'Albo regionale delle imprese boschive, di seguito denominato 'Albo', secondo la disciplina di cui al presente articolo ed agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.

  3. L'iscrizione all'Albo e' obbligatoria per le imprese aventi sede nella regione Molise, al fine di partecipare alle gare per l'acquisto di materiali legnosi messi in vendita da enti pubblici. Le imprese aventi sede in altre regioni partecipano alle gare a condizione che siano in regola con le norme vigenti nelle regioni di appartenenza.

  4. Il certificato di iscrizione all'Albo viene rilasciato, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, dal dirigente regionale...

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