DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1991, n. 25 - Integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a societa' aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie

Coming into Force25 Gennaio 1991
Published date24 Gennaio 1991
Enactment Date24 Gennaio 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/01/24/091G0044/CONSOLIDATED/19910325
Official Gazette PublicationGU n.20 del 24-01-1991
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di favorire l'afflusso delle necessarie risorse finanziarie per gli investimenti connessi a nuove linee ferroviarie ed al potenziamento delle relative infrastrutture;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti; E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;".

  2. In caso di partecipazione, mediante conferimento di beni immobili, al capitale delle societa' di cui al comma 1 aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie, alla stima di tali beni provvede il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti.

Art 1.
  1. In attesa dell'entrata in vigore della riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato", all'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210, dopo le parole: "lo svolgimento di attivita' coordinate in materia di trasporti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' la progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e delle infrastrutture ferroviarie per il sistema alta velocita', per le quali il recupero e la remunerazione del capitale investito avviene attraverso lo sfruttamento economico effettuato da parte della societa' stessa. Ad essa in nessun caso possono partecipare fornitori e costruttori interessati alla realizzazione degli investimenti effettuati dalla societa'. L'esercizio delle infrastrutture cosi' realizzate e' riservato alla gestione unitaria dell'ente 'Ferrovie dello Stato' ".

    1-bis. L'ente 'Ferrovie dello Stato' non potra' conferire beni immobili al capitale delle societa' di cui al presente decreto.

  2. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 MARZO 1991, N. 98.

Art 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il...

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