LEGGE REGIONALE 4 novembre 2011, n. 55 - Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM). Modifiche alla legge regionale n. 88/1998 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla legge regionale n. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla legge regionale n. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla legge regionale n. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 14 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto della legge 1. La presente legge istituisce il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' (PRIIM) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

Art. 2

Piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilita' 1. Il PRIIM costituisce attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalita' di:

  1. realizzare una rete integrata e qualificata di infrastrutture e servizi per la mobilita' sostenibile di persone e merci;

  2. ottimizzare il sistema di accessibilita' alle citta' toscane, al territorio e alle aree disagiate e sviluppare la piattaforma logistica toscana quale condizione di competitivita' del sistema regionale;

  3. ridurre i costi esterni del trasporto anche attraverso il riequilibrio e l'integrazione dei modi di trasporto, l'incentivazione dell'uso del mezzo pubblico, migliori condizioni di sicurezza stradale e la diffusione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

    Art. 3

    Contenuti del PRIIM 1. Il PRIIM ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 e delinea le strategie di attuazione integrata e coordinata delle politiche regionali nei seguenti ambiti interconnessi di azione strategica:

  4. realizzazione delle grandi opere per la mobilita' di interesse nazionale e regionale;

  5. qualificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico;

  6. azioni per la mobilita' sostenibile e per il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e ferroviaria;

  7. interventi per lo sviluppo della piattaforma logistica toscana;

  8. azioni trasversali per l'informazione e comunicazione, ricerca e innovazione, sistemi di trasporto intelligenti.

    1. Ai fini di cui al comma 1, il PRIIM:

  9. definisce ed aggiorna periodicamente il quadro conoscitivo relativo allo stato delle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, delle infrastrutture per la logistica, della domanda di mobilita' e dell'offerta dei servizi;

  10. promuove il coordinamento e l'integrazione delle politiche regionali per gli aspetti relativi alla mobilita' e alle infrastrutture in riferimento agli altri piani e programmi di settore;

  11. definisce gli obiettivi strategici, gli indirizzi, il quadro delle risorse attivabili e la finalizzazione delle risorse disponibili per ciascun ambito di cui al comma 1;

  12. individua le tipologie di intervento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di cui alla lettera c), determinandone i risultati attesi e gli indicatori, ed individua i criteri di ripartizione delle risorse a cui i documenti attuativi di cui all'art. 4 debbono attenersi, contenendo, in particolare, quanto previsto:

    1) in materia di viabilita' regionale dall'art. 24 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

    112);

    2) in materia di porti, aeroporti e vie navigabili di interesse regionale, dagli articoli 25 e 26 della legge regionale n. 88/1998;

    3) in materia di trasporto pubblico locale, dall'art. 5 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

    4) in materia di promozione e sicurezza stradale, dall'art. 1, comma 2, lettera a), e dall'art. 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 11 maggio 2011...

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