Sulla legittimità dell'installazione della canna fumaria all'interno del muro comune

AutoreMaurizio de Tilla
Pagine560-562

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione ha affermato che è di tutta evidenza che la pretesa di mantenere all'interno del muro comune (costituente anche muro interno di delimitazione della proprietà individuale) una canna fumaria, ad esclusivo servizio del proprio immobile, non possa considerarsi alla stregua di un mero appoggio di canna fumaria (che a determinate condizioni può costituire uso consentito del bene comune ex art. 1102 c.c.) perché l'inserimento interno della canna fumaria è ampiamente invasivo dell'altrui proprietà (ed è da considerare «altrui» a tali fini anche la proprietà comune), quanto meno sotto il Page 561 profilo delle immissioni di calore e per la evidente limitazione di alcune possibili utilizzazioni della parete interna dei condomini nel cui ambito detta canna dovrebbe correre.

La decisione va condivisa. Va anzitutto chiarito che la fattispecie in esame riguarda l'inserimento e non già l'appoggio della canna fumaria al muro comune.

Sotto tale ultimo profilo si è ritenuto che l'appoggio di una canna fumaria (come, del resto, anche l'apertura di piccoli fori nella parete) al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune conforme alla destinazione della stessa, che ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio, e non ne alteri il decoro architettonico; fenomeno - quest'ultimo - che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile (Cass. 16 maggio 2000 n. 6341).

Ed ancora si è affermato che l'installazione di una canna fumaria in aderenza al muro perimetrale di un fabbricato in condominio rientra nell'uso legittimo della cosa comune e non richiede né interpello, né consenso degli altri condomini, quando non leda diritti esclusivi di questi ultimi e non alteri il decoro architettonico dell'edificio (Trib. Napoli, 17 marzo 1990 n. 3422, Rass. equo canone 1991, 78, con nota di V. DEL VECCHIO).

In senso contrario a queste ultime decisioni si è, invece, ritenuto che l'apposizione, da parte di un condomino e per la propria esclusiva utilità, di una canna fumaria lungo il muro perimetrale di un edificio non integra una modificazione della cosa comune necessaria al suo miglior godimento (s'intende: da parte di tutti...

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