Responsabilità della P.A. per insidia stradale e concorso del danneggiato ex art. 1227 C.C.

AutoreGerardo Pizzirusso Andrea Canalini
Pagine295-297

Page 295

  1. - La sentenza in esame si aggiunge ai numerosi precedenti giurisprudenziali in materia di danni subiti dai privati a causa di una cattiva manutenzione del manto stradale da parte della P.A.; essa si segnala perché, tra le diverse questioni trattate, ve ne è una di particolare interesse che merita di essere analizzata e che pare costituire un precedente di sicuro rilievo nel panorama giurisprudenziale.

    La S.C. affronta il problema della compatibilità tra la responsabilità colposa della P.A., per non aver eliminato l'insidia stradale, con la concorrente responsabilità del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c.

    Ma andiamo per ordine ed esaminiamo separatamente i diversi profili affrontati dalla decisione in commento.

  2. - Preliminarmente i giudici di legittimità si soffermano sul concetto di nesso causale giuridicamente rilevante in tema di illecito aquiliano; tale profilo rappresenta un presupposto fondamentale per comprendere come la S.C. risolva la problematica posta dal caso di specie.

    La sentenza fa esplicito riferimento ai criteri dettati in materia penale e contenuti negli artt. 40 e 41 c.p.; dunque, alla teoria della condicio sine qua non combinata con la teoria della causalità adeguata 1.

    È assolutamente prevalente, in giurisprudenza, la tesi secondo la quale un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, a parità di condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo ma, allo stesso tempo, all'interno delle serie causali così individuate, occorre dare rilievo solo a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono del tutto inverosimili 2.

    In pratica, non basta che il fatto sia realizzato per il concorso di uno dei fatti antecedenti, ma occorre che ci sia una causalità in senso giuridico ossia, che l'evento appaia come conseguenza prevedibile ed evitabile di una specifica condotta 3.

    Secondo questa teoria, che rileva anche ai fini dell'imputazione del danno, (arg. ex art. 1223 c.c.) sono risarcibili tutti i danni, compresi quelli indiretti e mediati, che si presentano come effetto normale ed ordinario del fatto illecito che vi ha dato causa 4.

    Dopo aver fatto riferimento a quella che rappresenta oramai la teoria uniformemente seguita dalla giurisprudenza per accertare il nesso di causalità, la S.C. non sembra dare particolare rilievo alla differenza dibattuta, soprattutto in dottrina, tra la causalità di fatto e la causalità giuridica.

    La prima ha come riferimento i principi penali di cui ai già citati artt. 40 e 41 c.p. e rileva ai fini dell'accertamento del rapporto tra la condotta di un soggetto ed evento dannoso, mentre la seconda rileva per la valutazione del danno di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. ed è invece finalizzata a stabilire la rilevanza giuridica delle conseguenze economiche sfavorevoli derivanti dal fatto illecito 5.

    La S.C. specifica che in materia di responsabilità aquiliana il rigore del principio dell'equivalenza delle cause (arg. ex art. 40 c.p.), in base al quale se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo necessario temperamento nel principio della causalità sufficiente, contenuto nell'art. 41, comma 2 c.p. 6.

    Secondo quest'ultima norma, se una di tali azioni - che può consistere anche nel comportamento della vittima - risulti, in base a concrete valutazioni, da sola idonea a produrre l'evento lesivo rendendo irrilevanti le cause preesistenti e ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto, risponde dell'evento soltanto l'autore della condotta sopravvenuta, alla quale deve riconoscersi, appunto, esclusiva rilevanza giuridica 7.

    Dunque, secondo i principi sopra esposti, il nesso causale può essere interrotto anche dal comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato solo quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento dannoso; invece, se la condotta colposa della vittima abbia solamente concorso nella produzione dell'evento, senza interrompere il nesso causale, diviene applicabile l'art. 1227 c.c., concernente il concorso del fatto colposo del creditore che impedisce che quella parte di danno che taluno arreca a sè medesimo possa essere imputata al soggetto danneggiante 8.

  3. - Il giudice di legittimità affronta, poi, la questione rappresentata dal tipo di tutela da apprestare al privato che subisce un danno nell'utilizzare la pubblica strada.

    Sull'argomento la S.C. non sembra però prendere una chiara posizione.

    Tale problematica viene inquadrata, come noto, tra gli artt. 2043 e 2051 c.c.; la prima è basata sul generale principio del neminem laedere, la seconda sull'obbligo specifico di custodia.

    In giurisprudenza, sembra oramai consolidatosi quell'orientamento che si ricollega al criterio dell'estensione del bene demaniale per determinare l'applicabilità di una o dell'altra tutela; per inciso, la presunzione di responsabilità per il danno cagionato da cose che si hanno in custodia, fissata dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della P.A., anche con riguardo ai beni demaniali (compresi quelli del demanio stradale), pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini, sempreché la loro limitata estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi 9.

    Viceversa, se a causa dell'estensione territoriale e della natura del bene, è praticamente impossibile una vigilanza ed un controllo idoneo ad evitare l'insorgenza del pericolo, il danneggiato può agire per il risarcimento soltanto invocando il principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.

    In questo secondo caso la P.A., pur nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, è soggetta alle prescrizioni derivanti sia da norme di legge e regolamentari, sia dal comune criterio di prudenza e diligenza; in particolare, il ruolo centrale è svolto dal principio codificato del neminem laedere, in applicazione del quale essa è...

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