DECRETO 1 marzo 2005 - Criteri di ripartizione e modalita' per l'accesso ai finanziamenti del fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai sensi dei commi 54 e 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n311 (Finanziaria 2005)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), il quale prevede che per l'anno 2005 e' costituito, presso il Ministero dell'interno, con finalita' di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005; Visto il comma 56 del citato art. 1, il quale stabilisce che il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le modalita' per l'accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55; Visti gli esiti delle elaborazioni effettuate per la determinazione degli enti in condizioni di sottodotazione finanziaria; Sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle attivita' produttive, l'ANCI e l'UNCEM;

Decreta:

Art. 1.

Finalita' del provvedimento

  1. Il presente provvedimento disciplina le modalita' di assegnazione del contributo complessivo di 5 milioni di euro previsto per l'anno 2005 dall'art. 1, comma 54 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

  2. I contributi assegnati sono destinati, ai sensi dei commi 54 e 55 del citato art. 1, a finalita' di riequilibrio economico e sociale, al riequilibrio insediativo, all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attivita' artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalita' economiche e abitative ed al recupero degli antichi mestieri.

    Art. 2.

    Ripartizione ed utilizzo del fondo

  3. Il fondo di cui all'art. 1 del presente decreto e' cosi' ripartito

    1. una quota, pari al 50% del medesimo, corrispondente ad euro 2.500.000, e' ripartita in parti uguali a favore di ciascun comune beneficiario; b) la restante quota, anch'essa corrispondente ad euro 2.500.000, e' ripartita rapportando direttamente l'importo della sottodotazione di ciascun ente, maggiorato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue, alla quota di fondo da ripartire.

    =====================================================================

    Livelli di | |

    sottodotazione |dalla media di fascia| di appartenenza

    =====================================================================

    | | percentuale...

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