DECRETO 27 gennaio 2005 - Indizione di un bando per la selezione di progetti, per interventi di promozione e assistenza tecnica, per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 106, comma 1 della

23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di promozione e sviluppo di nuove imprese innovative; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 che riserva 300 miliardi delle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive 3 febbraio 2003 che stabilisce le modalita' di gestione degli interventi; Visti in particolare gli articoli da 7 a 11 di detta direttiva, che prevedono l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 15 gennaio 2004 con il quale sono stati destinati all'attuazione dei predetti interventi euro 22.937.069,73; Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di gara, di specifici progetti per l'attuazione dei citati interventi e dei relativi soggetti attuatori;

Decreta

Art. 1.

Finalita' dell'intervento

  1. Ai fini dell'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico e' indetto un bando per la selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori.

    Art. 2 Progetti ammissibili

  2. I progetti proposti possono riguardare una o piu' delle seguenti azioni

    1. predisposizione di studi di fattibilita' tecnica, economica e finanziaria; b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie; c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa; d) attivita' di valutazione tecnologica dei progetti; e) attivita' di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.

  3. Ai fini dell'ammissibilita', il progetto deve essere finalizzato allo svolgimento di attivita' di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di nuove imprese innovative e le diverse azioni devono essere fra loro coordinate, e coerenti con le suddette finalita'.

  4. La durata del progetto non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

  5. Ai fini di cui al precedente comma 3, per data di avvio e data di ultimazione si intendono, rispettivamente, la data del primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si e' avviato e concluso con attivita' svolte all'esterno, ovvero quelle all'uopo dichiarate dal soggetto attuatore se il progetto si e' avviato e concluso con attivita' svolte direttamente.

    Art. 3.

    Soggetti beneficiari

  6. I progetti di cui all'art. 2 possono essere presentati da universita', enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%, purche' dotati di stabile organizzazione. La partecipazione di soggetti diversi dalle universita' ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da societa' costituite sulla base dell'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di universita' ed enti pubblici di ricerca.

  7. Qualora, al momento della presentazione del progetto, il...

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