CIRCOLARE 15 marzo 1999, n.21 - Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge n 59/1992

Ai fini dell'applicazione dell'art. 11 della legge 31 gennaio

1992, n. 59, ed in relazione al decreto ministeriale 19 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 23 gennaio 1999, di indirizzo e programmazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione da presentare da parte degli interessati per poter essere ammessi alla selezione ai fini dell'erogazione del contributo.

I progetti dovranno essere presentati da enti cooperativi che abbiano depositato almeno un bilancio di esercizio, che non siano aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e che siano tenuti al versamento del contributo in oggetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Detti progetti dovranno mirare alla promozione di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione ed essere diretti all'innovazione tecnologica ed all'incremento dell'occupazione, nello spirito dell'articolo 11 della legge in argomento.

Carattere prioritario rivestono i progetti

da realizzare nelle zone geografiche indicate negli obiettivi comunitari e del Mezzogiorno, nonche' in quelle dove sono in vigore i patti territoriali e/o i contratti d'area; tale requisito deve essere specificato nella domanda di contributo; che associno donne, giovani e lavoratori in difficolta' di inserimento al lavoro; che abbiano come obiettivo primario la costituzione di nuove imprese cooperative e l'assistenza alle stesse nella fase di avvio.

Potranno essere presentati progetti per interventi sperimentali da attuare presso le scuole superiori e le universita' per divulgare la conoscenza dell'imprenditorialita' cooperativa.

Onde consentire ad un ampio numero di soggetti l'accesso al contributo in questione e nell'intento di favorire la diffusione dei principi cooperativi, e' riconosciuto un criterio prioritario, nella valutazione, comparativa ai progetti presentati da enti cooperativi che negli ultimi due esercizi non hanno usufruito del contributo in oggetto a meno che il progetto non sia finalizzato in via prioritaria alla costituzione di nuove imprese cooperative e alla assistenza alle stesse nella fase di avvio.

Il contributo sulla spesa globale per la realizzazione del progetto, di durata non superiore a dodici mesi, non potra' eccedere l'importo massimo di lire 300.000.000, pari ad euro 154.937,07 comprensivo di I.V.A.

Sono esclusi dal contributo i costi...

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