DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2011, n. 285 - Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2011) IL PRESIDENTE Visto il Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale), ed in particolare gli articoli 21 e 22;

Dato atto che, attualmente, le disposizioni surrichiamate trovano attuazione con il regolamento emanato con proprio decreto 31 maggio 2006, n. 0170/Pres.;

Ravvisata la necessita' di introdurre norme regolamentari nuove e specifiche per il Titolo IV della citata legge regionale 68/81, sia alla luce del mutato contesto in cui agiscono gli operatori culturali che a seguito delle linee di indirizzo amministrativo-contabile affermatesi negli ultimi anni, anche tenendo conto delle raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di dichiarazione di affidabilita' del rendiconto regionale;

Visto lo schema di 'Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali)' e ritenuto di approvarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2011 n. 2240;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali)', nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento per il finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale ai sensi del Titolo IV della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30, comma della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le procedure per la programmazione e l'attuazione degli interventi di cui al Titolo IV (Partecipazione della Regione al finanziamento di progetti di iniziative culturali di preminente interesse regionale) della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita' culturali).

Art. 2.

Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale 1. Per le finalita' indicate all'articolo 1 del presente regolamento, e' adottato il Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, denominato il Programma, di cui all'articolo 22, comma della legge regionale n.

68/1981.

  1. Il Programma e' approvato dalla Giunta regionale entro il mese di luglio di ogni anno, in base alle valutazioni tecniche del Comitato consultivo, denominato il Comitato, di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in applicazione di quanto previsto agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

  2. Il Programma prevede le graduatorie, distinte sulla base delle proposte di cui agli articoli 3 e 4, dei progetti di iniziativa culturale cui la Regione partecipa e specifica:

    1. la descrizione del progetto e la durata prevista;

    2. i soggetti attuatori;

    3. il costo complessivo del progetto, determinato applicando le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 e tenendo conto delle valutazioni tecniche del Comitato;

    4. la percentuale sul costo complessivo a carico dei soggetti attuatori;

    5. la misura della partecipazione finanziaria regionale, non superiore al 75 per cento del costo complessivo.

  3. Il Programma prevede i criteri generali per la verifica dei risultati conseguiti.

    CAPO II INTERVENTI DI PARTECIPAZIONE E...

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