Ingiustificati allarmi e fallaci alibi sull'uso della pena in sede di rito abbreviato per plurimi fatti di sangue

AutoreEnrico Campoli
Pagine291-293

Page 291

La cronaca giudiziaria batte il tempo delle questioni processuali oramai più di quanto riescano a fare gli approfondimenti dottrinali, e molto spesso lo batte in maniera del tutto impropria determinando ingiustificati allarmi nell'opinione pubblica in forza di rozzi assiomi del tipo: rito abbreviato per plurimi fatti omicidiari = mani legate del giudice in tema di calibrazione della pena.

Una recente decisione, - assunta, peraltro, in una qualificata sede giudiziaria -, ha scatenato un dibattito sulla pena concretamente irrogabile in sede di rito abbreviato allorquando in relazione a più fatti omicidiari, una volta riconosciuta in relazione ad uno o più di essi la sussistenza di circostanze attenuanti, non sarebbe mai possibile irrogare una sanzione superiore ai 20 anni di reclusione atteso da un lato il disposto di cui all'art. 78 c.p. e dall'altro la successiva decurtazione del terzo della pena per il rito.

In breve, si è strutturato il ragionamento decisionale sulla pena da applicare in base ai seguenti parametri di calcolo:

- per il delitto di omicidio volontario aggravato - (artt. 575-576-577 c.p.) - il codice penale prevede l'ergastolo;

- in caso di concessione delle circostanze attenuanti che bilancino le aggravanti quantomeno in equivalenza la sanzione dell'ergastolo viene meno trovando vigenza il disposto di cui all'art. 575 c.p., disposto secondo cui va applicata in tal caso la pena della reclusione «non inferiore a ventuno anni»;

- l'art. 23 c.p. prevede quale limite massimo della reclusione quello dei 24 anni;

- in caso di concorso di reati d'omicidio, - ove riconosciuta la continuazione tra i medesimi e stante il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 81 c.p. -, la soglia dei 30 anni di reclusione non è mai superabile, atteso quanto sancito dall'art. 78, comma 1, n. 1, c.p. ragion per cui in sede di rito abbreviato, dovendosi dar luogo al beneficio del terzo da decurtare sulla pena finale, la sanzione applicabile diviene "automaticamente" mai superiore ai venti anni di reclusione - (se non inferiore ad essa ove si sia partiti da più bassi limiti di pena).

Il ragionamento appena svolto non è condivisibile in quanto ignora un preciso criterio di applicazione delle pene detentive.

In caso di più reati d'omicidio, - fermo restando l'eventuale riconoscimento dell'abbattimento circostanziale in relazione al più grave di essi -, qualora il giudice per ognuno di essi ritenga di applicare -ex art. 533 c.p.p., la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, ne deriverà che la sanzione in concreto irrogabile è - e non può che essere - quella dell'ergastolo.

In breve, e molto semplicemente, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 78, primo comma, n. 1, c.p. - cioè la non superabilità della soglia dei trenta anni di reclusione, poi decurtabili a venti per il rito abbreviato - bensì quello di cui all'art. 73, secondo comma, c.p il quale sancisce che «quando...

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