Condominio, decreto ingiuntivo e trasferimento della proprietà

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PRATICA
pra
1/2013 Arch. loc. e cond.
Condominio, decreto ingiuntivo e trasferimento della
proprietà
Ci siamo già occupati su queste colonne della controversa questione circa l’imputazione dei contributi condominiali,
tra vecchio e nuovo proprietario, in caso di compravendita (cfr. Confedilizia Notizie genn. 2009). Da ultimo, dando conto
della pronuncia della Cassazione n. 24654 del 3 dicembre 2010, con cui i giudici hanno cercato di trovare una soluzione
di compromesso fra i due opposti indirizzi formatisi in materia (cfr. Confedilizia Notizie, genn. 2011). Per completezza
precisiamo, ora, che la giurisprudenza e invece concorde nel ritenere che, una volta
perfezionatosi il trasferimento della proprietà immobiliare, non può trovare applicazione, nei confronti dell’alienan-
te, la previsione di cui all’art. 63, primo comma, disp. att. c.c., in virtù della quale, com’e noto, “per la riscossione dei con-
tributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di
ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”.
Questo perche tale disposizione, avendo carattere eccezionale, e – per i giudici – applicabile “soltanto nei confronti
di colui che riveste la qualità di condomino” nel momento in cui viene proposto il ricorso monitorio (cfr. ex multis, Cass.
sent. 23345 del 9 settembre 2008).
Alla luce di quanto precede si può affermare, dunque, che l’amministratore può agire ai sensi del predetto art. 63,
e quindi ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, solo nei confronti del nuovo proprietario, il quale, in
applicazione del secondo comma della stessa disposizione, e obbligato, solidalmente con l’alienante, “al pagamento dei
contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (dove “anno” – si badi bene – e da intendersi come “anno di
gestione” e non come “anno solare”: cfr., ancora, Confedilizia Notizie, genn. 2009). Nei confronti dell’ex proprietario,
invece, l’amministratore non può avvalersi della clausola di provvisoria esecutività di cui alla norma in questione, sic-
ché – limitando il discorso al procedimento monitorio – per recuperare gli oneri non ricadenti nell’ambito temporale di
applicazione del secondo comma del piu volte citato art. 63 (si pensi al caso di contributi deliberati e maturati al di fuori
dell’”anno in corso” e di “quello precedente” la compravendita), deve agire con un ordinario decreto ingiuntivo.
Sui presupposti che legittimano la richiesta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, sull’eventuale opposi-
zione del condomino ingiunto, e sulla necessita o meno, per l’amministratore, di ricevere l’autorizzazione dell’assemblea
al f‌ine di avviare il procedimento monitorio, rimandiamo a quanto, in punto, riportato su Confedilizia Notizie giu. 2009.
Fonte: Confedilizia-Uff‌icio legale

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