DELIBERAZIONE 8 agosto 2012 - Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita'' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie. (Provvedimento n. 23788). (12A09359)

L'AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza dell'8 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE sulla pubblicita' ingannevole;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ed in particolare l'art. 5, tutela amministrativa contro le clausole vessatorie;

Ritenuto di dover adottare un regolamento al fine di disciplinare la procedura istruttoria in materia di clausole vessatorie, le modalita' di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni, nonche' la procedura di interpello, come previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 1/2012;

Ritenuto di dover procedere ad una armonizzazione e semplificazione delle esistenti procedure istruttorie, attraverso l'unificazione del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette (delibera 15 novembre 2007, n. 17589 e successive modificazioni) e del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita (delibera 15 novembre 2007, n. 17590 e successive modificazioni);

Ritenuto, pertanto, di adottare un unico regolamento contenente le procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, e di clausole vessatorie;

Vista la consultazione pubblica preventiva sulla bozza di «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», tenutasi dal 14 giugno al 13 luglio 2012;

Delibera di approvare il «Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie», comprensivo di n. 2 formulari, il cui testo allegato e' parte integrante del presente provvedimento.

Il regolamento sostituira': i) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita, di cui alla delibera dell'Autorita' del 15 novembre 2007, n. 17590 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20223 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), modificato con delibera del 10 marzo 2010, n. 20873 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22091 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49); ii) il regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, di cui alla delibera 15 novembre 2007, n. 17589 (Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2007, n. 283), modificato con delibera del 29 luglio 2009, n. 20222 (Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2009, n. 209), con delibera del 10 marzo 2010, n. 20872 (Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2010, n. 76) e con delibera del 9 febbraio 2011, n. 22092 (Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2011, n. 49).

Il presente provvedimento verra' pubblicato nel Bollettino dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato. Il regolamento, comprensivo di n. 2 formulari, verra' pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Roma, 8 agosto 2012

Il Presidente: Pitruzzella

Il segretario generale: Chieppa

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA, PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE, CLAUSOLE

VESSATORIE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. "decreto sulla pubblicita' ingannevole": il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

  2. "Codice del Consumo": il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;

  3. "Collegio": il Presidente e i Componenti dell'Autorita';

  4. "Direzioni": le unita' organizzative in cui e' articolata la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore:

  5. "consumatore": qualsiasi persona fisica che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a), del Codice del Consumo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale;

  6. "professionista": l'operatore pubblicitario di cui all'articolo 2, lett. e), del decreto sulla pubblicita' ingannevole, nonche' i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo;

  7. "microimprese": le entita', societa' o associazioni che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d-bis) del Codice del Consumo, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attivita' economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

  8. "clausole vessatorie": le clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari di cui all'articolo 37- bis, comma 1, del Codice del Consumo, che risultino vessatorie ai sensi degli articoli 33, 34, 35 e 36, comma 2, del Codice del Consumo;

  9. "Bollettino": il Bollettino dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato sul sito internet istituzionale.

Art. 2

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti dell'Autorita' in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, nonche' di clausole vessatorie.

    Art 3

    Responsabile del procedimento

  2. Responsabile del procedimento e' il responsabile preposto all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

  3. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato. Ove ne ricorrano i presupposti comunica l'avvio del procedimento e provvede agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

  4. Qualora il committente di un messaggio pubblicitario o il professionista non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

TITOLO II

Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa, e di pratiche commerciali scorrette

Art. 4

Istanza di intervento

  1. Ogni soggetto, di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), d-bis) del Codice del Consumo, od organizzazione, che ne abbia interesse, puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (webform o PEC), l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del decreto legislativo sulla pubblicita' ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo.

  2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere:

    1. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica e eventuale numero di fax;

    2. elementi idonei a consentire una precisa identificazione del professionista, della pubblicita' o della pratica commerciale oggetto dell'istanza (in particolare data o periodo di diffusione del messaggio o dell'iniziativa promozionale, mezzo di comunicazione utilizzato, luogo e modalita' di attuazione della pratica) nonche' del bene o servizio interessato;

    3. ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita', copia eventuali reclami gia' inoltrati al professionista e l'esito degli stessi, nonche' copia della corrispondenza intercorsa con il medesimo professionista e/o della documentazione contrattuale; inoltre, ove disponibile, copia dei messaggi oggetto dell'istanza di intervento.

  3. Nell'istanza di intervento devono essere indicate, a pena di decadenza, eventuali esigenze di riservatezza. In tal caso, il segnalante deve trasmettere anche una versione non riservata dell'istanza di intervento, la cui valutazione e' rimessa al responsabile del procedimento.

  4. Gli elementi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, nonche' i dati identificativi del soggetto denunciante, costituiscono elementi essenziali dell'istanza di intervento, in assenza dei quali il responsabile dell'unita' organizzativa competente per materia riscontra la non ricevibilita' della stessa, informandone il Collegio, impregiudicata la possibilita' per il denunciante di ripresentare l'istanza di intervento in forma completa. Resta ferma in ogni caso la possibilita' per l'Autorita' di procedere d'ufficio a ulteriori approfondimenti ai fini di un eventuale avvio di istruttoria ai sensi dell'articolo 6.

  5. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio o la pratica commerciale costituisca una pubblicita' ingannevole, una pubblicita' comparativa illecita o una pratica commerciale scorretta, il responsabile del procedimento, dopo averne informato il Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceita' di una pubblicita' ovvero di possibile scorrettezza di una pratica commerciale (moral suasion).

    Art. 5

    Provvedimenti pre-istruttori

  6. La fase pre-istruttoria puo' essere chiusa per uno dei seguenti motivi:

    1. irricevibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 4;

    2. archiviazione per inapplicabilita' della legge per assenza dei presupposti richiesti dal decreto legislativo...

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