DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000, n.427 - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE
DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000,
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427 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e
98/48/CE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche;
Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE, che
prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Disposizione preliminare
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Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, e'
sostituito dal seguente: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 luglio 1998".
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Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le
parole:
"direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983", ovvero
le parole:
"direttiva 83/189/CEE" sono sostituite dalle
seguenti: "direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE".
Art. 2.
Sostituzione articolo 1 della legge n. 317 del 1986
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L'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1986 e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della
presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende
per:
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"prodotto : i prodotti di fabbricazione
industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;
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"servizio : qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario
di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza
un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via
elettronica un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante
attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di
memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili,
radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta
individuale di un destinatario di servizi un servizio fornito mediante trasmissione di
dati su richiesta individuale;
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"regola relativa ai servizi : un requisito di
natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui al punto b) ed al
loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai
servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino
specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante
specificamente i servizi della societa' dell'informazione una regola che, alla luce della
sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalita' e obiettivo
specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo
esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi
della societa' dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo
implicito o incidentale;
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"specifica tecnica : una specifica normativa
contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali
i livelli di qualita' o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese
le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita,
la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e
l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi'
compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi
dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ai
prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,
cosi' come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando
abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;
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"altro requisito : un requisito diverso da una
specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei
consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la
commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di
reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo
significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;
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"norma : una specifica tecnica, approvata da un
organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza
non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma
internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o
nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da
un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di
normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;
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"programma di normalizzazione : un piano di lavoro
predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle
materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;
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"progetto di norma il documento contenente il
testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini
dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori
preparatori e qual e' distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;
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"organismo europeo di normalizzazione : uno degli
organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;
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"organismo nazionale di normalizzazione : uno
degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;
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"regola tecnica : una specifica tecnica o altro
requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche
amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria per la
commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di
servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte
importante di esso.
Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione,
l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o
l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di
quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:
1) le disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici
professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole
relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle
prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione e'
parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche
o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli
appalti pubblici;
3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole
relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano
il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche
o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o
altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;
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"progetto di regola tecnica : il testo di una
regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o
farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia
ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;
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"ispettorato tecnico : l'ispettorato tecnico del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
Art. 3.
Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986
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Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l'articolo 1,
e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura
di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura
d'informazione di cui alla presente legge.
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La presente legge non si applica:
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ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;
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ai servizi di radiodiffusione sonora;
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ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui
all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva
97/36/CE;
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alle regole relative ai servizi concernenti questioni
che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di
telecomunicazione, quali definiti dalla...
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