DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000, n.427 - Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE

DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000,

  1. 427 Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di

    informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative

    ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e

    98/48/CE.

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

    Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare

    l'articolo 1 e l'allegato A;

    Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle

    norme e regolamentazioni tecniche;

    Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE, che

    prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

    Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive

    modificazioni;

    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

    adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;

    Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e

    del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con

    l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del

    bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni;

    E m a n a il seguente decreto legislativo:

    Art. 1.

    Disposizione preliminare

    1. Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, e'

      sostituito dal seguente: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e

      regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'

      dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del

      Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e

      del Consiglio del 20 luglio 1998".

    2. Nel testo della citata legge n. 317 del 1986, le

      parole:

      "direttiva 83/189/CEE del 28 marzo 1983", ovvero

      le parole:

      "direttiva 83/189/CEE" sono sostituite dalle

      seguenti: "direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE".

      Art. 2.

      Sostituzione articolo 1 della legge n. 317 del 1986

    3. L'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1986 e'

      sostituito dal seguente:

      "Art. 1 (Definizioni preliminari). - 1. Ai fini della

      presente legge, nonche' per l'esercizio delle competenze di cui al decreto-legge 30 giugno

      1982, n. 390, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, si intende

      per:

  2. "prodotto : i prodotti di fabbricazione

    industriale ed i prodotti agricoli compresi i prodotti della pesca;

  3. "servizio : qualsiasi servizio della societa'

    dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro

    retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario

    di servizi. Ai fini della presente definizione si intende: per "servizio a distanza

    un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; per "servizio per via

    elettronica un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante

    attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di

    memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili,

    radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici; per "servizio a richiesta

    individuale di un destinatario di servizi un servizio fornito mediante trasmissione di

    dati su richiesta individuale;

  4. "regola relativa ai servizi : un requisito di

    natura generale relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui al punto b) ed al

    loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai

    servizi ed al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardino

    specificamente i servizi definiti al predetto punto b). Si considera riguardante

    specificamente i servizi della societa' dell'informazione una regola che, alla luce della

    sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, si pone come finalita' e obiettivo

    specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo

    esplicito e mirato tali servizi; non si considera riguardante specificamente i servizi

    della societa' dell'informazione una regola che riguarda tali servizi solo in modo

    implicito o incidentale;

  5. "specifica tecnica : una specifica normativa

    contenuta in un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un prodotto, quali

    i livelli di qualita' o di appropriata utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni comprese

    le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita,

    la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e

    l'etichettatura, nonche' le procedure di valutazione della conformita'. Sono altresi'

    compresi i metodi ed i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi

    dell'articolo 32, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ai

    prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonche' ai medicinali definiti

    all'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,

    cosi' come i metodi ed i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando

    abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

  6. "altro requisito : un requisito diverso da una

    specifica tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei

    consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la

    commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di

    reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo

    significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

  7. "norma : una specifica tecnica, approvata da un

    organismo riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza

    non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie: norma

    internazionale, norma europea, norma nazionale. Sono norme internazionali, europee o

    nazionali, le norme adottate e messe a disposizione del pubblico rispettivamente da

    un'organizzazione internazionale di normalizzazione, da un organismo europeo di

    normalizzazione o da un organismo nazionale di normalizzazione;

  8. "programma di normalizzazione : un piano di lavoro

    predisposto da uno degli organismi di cui alla lettera l) contenente l'elenco delle

    materie costituenti oggetto dei lavori di normalizzazione;

  9. "progetto di norma il documento contenente il

    testo delle specifiche tecniche per una determinata materia, predisposto ai fini

    dell'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, quale risulta dai lavori

    preparatori e qual e' distribuito ai fini di pubblica inchiesta o di commento;

  10. "organismo europeo di normalizzazione : uno degli

    organismi elencati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE;

  11. "organismo nazionale di normalizzazione : uno

    degli organismi elencati nell'allegato II della direttiva 98/34/CE;

  12. "regola tecnica : una specifica tecnica o altro

    requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni, anche

    amministrative, che ad esse si applicano, la cui osservanza e' obbligatoria per la

    commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un prestatore di

    servizi o l'utilizzo degli stessi in tutto il territorio nazionale o in una parte

    importante di esso.

    Costituiscono, inoltre, regole tecniche le disposizioni

    legislative, regolamentari ed amministrative, che vietano la fabbricazione,

    l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o

    l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi, ad eccezione di

    quelle indicate all'articolo 9-ter. Costituiscono in ogni caso regole tecniche:

    1) le disposizioni legislative, regolamentari o

    amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, attraverso codici

    professionali o di buona prassi, a specifiche tecniche o ad alti requisiti o a regole

    relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformita' alle

    prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o

    amministrative;

    2) gli accordi facoltativi dei quali l'Amministrazione e'

    parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di specifiche tecniche

    o di altri requisiti o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli

    appalti pubblici;

    3) le specifiche tecniche o altri requisiti o le regole

    relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano

    il consumo di prodotti o di servizi, promuovendo l'osservanza di tali specifiche tecniche

    o altri requisiti o regole relative ai servizi; sono escluse le specifiche tecniche o

    altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di sicurezza sociale;

  13. "progetto di regola tecnica : il testo di una

    regola tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o

    farlo adottare come regola tecnica e che si trovi in una fase preparatoria in cui sia

    ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali;

  14. "ispettorato tecnico : l'ispettorato tecnico del

    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".

    Art. 3.

    Inserimento dell'articolo 1-bis nella legge n. 317 del 1986

    1. Nella citata legge n. 317 del 1986, dopo l'articolo 1,

      e' inserito il seguente:

      "Art. 1-bis (Ambito di applicazione della procedura

      di informazione). - 1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura

      d'informazione di cui alla presente legge.

    2. La presente legge non si applica:

  15. ai servizi del tipo di quelli elencati nell'allegato I;

  16. ai servizi di radiodiffusione sonora;

  17. ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui

    all'articolo 1, lettera a), della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva

    97/36/CE;

  18. alle regole relative ai servizi concernenti questioni

    che costituiscono oggetto di normativa comunitaria in materia di servizi di

    telecomunicazione, quali definiti dalla...

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