DECRETO 6 giugno 2003 - Modalita' per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento; Visto l'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede la possibilita' di estendere le disposizioni relative al pagamento tramite mandato informatico agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002, che regola il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini di pagamento emessi in forma dematerializzata; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla dematerializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale per accelerare il processo di realizzazione della tesoreria telematica; Decreta

Art. 1.

I titolari dei conti correnti di tesoreria centrale richiedono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.), il prelevamento dei fondi dai conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e secondo le modalita' operative che verranno stabilite dal medesimo Dipartimento.

Art. 2.

Gli ordini di prelevamento fondi sono emessi in forma dematerializzata dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.GE.P.A. e devono recare

  1. il numero di conto corrente di tesoreria centrale; b) l'mporto da prelevare; c) la provenienza dei fondi che si prelevano; d) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la normativa vigente; e) il beneficiario; f) la modalita' di estinzione dell'ordine; g) la data di esigibilita'; h) la causale dell'operazione.

    In base alle differenti modalita' di estinzione, di cui all'art. 3, gli ordini di prelevamento devono recare inoltre

    1) le generalita' della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di ´rappresentante legaleª, per i pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto; 2) le coordinate degli sportelli bancari e postali, per i pagamenti...

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