DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 89 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sulla interruzione volontaria della gravidanza (richiesta iscritta al n. 22 del reg. ref. della Corte costituzionale)

Coming into Force10 Aprile 1981
Published date26 Marzo 1981
Enactment Date24 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/26/081U0089/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.85 del 26-03-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 10 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 22 registro referendum, nei termini in detta sentenza indicati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9, comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto, limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonche' alle parole: "secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6, nonche' alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11, comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna); 12; 13; 14; 19, comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna e' punita con la multa fino a lire centomila), comma terzo, limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo...

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