DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 87 - Indizione del referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternita' e sulla interruzione volontaria della gravidanza (richiesta iscritta al n. 24 del reg. ref. della Corte costituzionale)

Coming into Force10 Aprile 1981
Published date26 Marzo 1981
Enactment Date24 Marzo 1981
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/03/26/081U0087/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.85 del 26-03-1981
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 10 febbraio 1981, comunicata in data 11 febbraio 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, edizione speciale, n. 44 del 13 febbraio 1981, con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale della legge 22 maggio 1978, n. 194, iscritta al n. 24 registro referendum, nei termini in detta sentenza indicati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; Decreta:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternita' e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli 4; 5; 6, limitatamente alle parole: "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "o psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "negli articoli 5 o 8"; terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni); quarto comma (La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi); quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o...

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