DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2008 - Indizione del referendum popolare per l''abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull''elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popoloª, e successive modificazioni;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 15 emessa in data 16 gennaio 2008 e depositata in cancelleria in data 30 gennaio 2008 - comunicata in pari data, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, limitatamente alle parti indicate nella predetta sentenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

E m a n a il seguente decreto:

E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato ´Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputatiª, limitatamente alle seguenti parti: art. 14-bis, comma 1: ´I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.ª; art. 14-bis, comma 2:

´La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'art. 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.ª; art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: ´I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.ª; art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: ´1, 2 eª; art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: ´dei collegamenti ammessiª; art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: ´Nessuna sottoscrizione e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato...

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