Individuazione della legge applicabile ai sensi della Convenzione di Roma II

AutoreVilla Alessandro
Pagine364-365
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giur
4/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
MERITO
Applicando la Tabella di Milano - ed operata una mag-
giorazione del punto del 10% in considerazione di quella
gravosità che la c.t.u. ha previsto nel caso di sforzi f‌isici
prolungati e senza ulteriori personalizzazioni, non avendo
la ricorrente fornito alcuna allegazione e prova in proposi-
to e considerata, per questo stesso motivo, la somma base
prevista da tale tabella per quanto attiene all’i.t. - il danno
all’attualità ammonta ad € 110.718,30 per quello non pa-
trimoniale permanente ed € 7.826 per quello temporaneo.
Previa devalutazione delle somme sopra indicate al
giorno del sinistro, sulla somma progressivamente riva-
lutata secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo, quale
danno da ritardo andranno riconosciuti in via equitativa gli
interessi legali sino alla data odierna: per danno non patri-
moniale, secondo i criteri sopra indicati, all’attualità alla
ricorrente spetta la somma complessiva di € 132.215,66.
Quanto al danno patrimoniale emergente, la ricorren-
te ha depositato documenti attestanti il pagamento di €
433,79 per spese mediche che il c.t.u. ha riconosciuto in
nesso causale con le lesioni: tale importo dovrà essere
maggiorato di rivalutazione monetaria e, in via equitativa,
degli interessi nella misura legale sulla somma via via ri-
valutata secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo dal 28
febbraio 2007 ad oggi (così risultando dovuta all’attualità
la somma complessiva di € 527,24).
Le spese – ivi comprese quelle per c.t.u. e c.t.p. - seguo-
no la soccombenza. (Omissis)
INDIVIDUAZIONE DELLA LEGGE
APPLICABILE AI SENSI DELLA
CONVENZIONE DI ROMA II
di Alessandro Villa (*)
La sentenza in esame, seppur viziata da un macro-
scopico errore, ci consente di esaminare l’applicazione del
Regolamento Roma II. In via preliminare si evidenzia che,
sino al 2007, la legge applicabile alle obbligazioni nascenti
da fatto illecito era disciplinata unicamente dall’articolo
62 della Legge del 31 maggio 1995 n. 218 il quale stabilisce
un duplice criterio: in via principale il luogo dell’evento,
da intendersi lo Stato ove si sono verif‌icate le conseguenze
dannose del fatto illecito (Cass. civ., sez. un., 21 febbraio
2002, n. 2512; Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2002, n. 6591)
e, in via subordinata, la volontà del soggetto leso che po-
trà optare, ovviamente qualora più favorevole, per l’ap-
plicazione della legge del Paese ove si è verif‌icato l’evento
lesivo (MOSCONI, Diritto internazionale privato e proces-
suale, 1997, p. 164). La scelta effettuata dal Legislatore
nazionale di adeguare il ristoro del danno con riferimento
ai parametri socio-economici del paese in cui il soggetto
leso risiede stabilmente, “rectius” ove si sono verif‌icate le
conseguenze dannose cagionate dal fatto illecito, non può
essere oggetto di critica posto che, così facendo, il danno
può essere ristorato proprio tenuto conto della realtà socio
economica del luogo in cui l’interessato detiene principal-
mente i propri interessi. Ciò con l’unica eccezione espres-
sa dal secondo comma dell’art. 62 ove “qualora il fatto ille-
cito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in
esso residenti, si applica la legge di tale Stato”: ovverosia
nel caso in cui danneggiante e danneggiato siano cittadini
del medesimo Stato e in esso residenti il Giudice italiano
dovrà necessariamente, senza alcun potere discrezionale,
applicare la legge di tale Nazione. Disposizione che, oggi,
ha un’applicazione residuale stante l’entrata in vigore, nel
gennaio 2009, del Regolamento n. 864/2007, denominato
Roma II, teso a introdurre norme uniformi per la soluzio-
ne dei conf‌litti di leggi in materia di obbligazioni extra-
contrattuali. La ratio legis del Legislatore comunitario è
evidente: i Tribunali di tutti gli Stati membri debbono ap-
plicare la stessa legge in caso di controversie transfronta-
liere sulla responsabilità civile al f‌ine del riconoscimento
reciproco delle decisioni giudiziarie nella U.E.. A tal pro-
posito l’art. 4, primo comma, statuisce che “le obbligazioni
extracontrattuali che derivano da un fatto illecito” sono
disciplinate dalla legge del paese in cui il danno si verif‌ica.
In altre parole, ai f‌ini dell’individuazione dell’ordinamento
applicabile, sono irrilevanti sia il luogo in cui si è verif‌i-
cato “il fatto che ha dato origine al danno” sia il luogo, o i
luoghi, in cui si sono verif‌icate le conseguenze indirette. Il
legislatore comunitario fra la teoria della condotta e quel-
la dell’evento (DAVÌ, La responsabilità extracontrattuale
nel nuovo diritto internazionale privato italiano, Torino,
1997) ha propeso per la seconda (lex loci damni). Scelta
che meglio si confà alla funzione che la responsabilità
aquiliana è chiamata ad assolvere nei moderni sistemi
privatistici, ovverosia offrire i mezzi per reagire e riparare
la lesione di interessi protetti e per riallocare le risorse
ingiustamente sottratte alla vittima piuttosto che sanzio-
nare le condotte antigiuridiche (KREUZER, Tort liability
in General, in The unif‌ication of choice of law rules, p.
62). Il regolamento avrebbe dovuto contenere una nor-
ma specif‌ica con riferimento agli incidenti stradali, ma,
purtroppo, la procedura di conciliazione fra Parlamento
europeo e Consiglio ha rivelato divergenze fondamentali
tra queste due istituzioni che hanno condotto a una so-
luzione di compromesso. In particolare la posizione del
Parlamento era a favore dell’inserimento di una norma
speciale che prevalesse sulla Convenzione dell’Aja del 4
maggio 1971, mentre il Consiglio preferiva seguire la scel-
ta operata da questa Convenzione di cui gli Stati membri

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