DELIBERAZIONE 9 gennaio 2012 - Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita'' dell''Accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Atral s.c.r.l. di Roma, concluso in data 17 maggio 2007 con le segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali Faisa Cisal e Rdb Cu...

LA COMMISSIONE

Premesso:

che la ATRAL s.c.r.l. di Roma e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico nella provincia di Latina;

che, in data 17 maggio 2007, la ATRAL s.c.r.l. di Roma e le Segreterie provinciali di Latina delle Organizzazioni sindacali FAISA CISAL e RDB CUB, hanno concluso un accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, in applicazione di quanto previsto dalla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale, adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

che, in data 28 maggio 2007, il testo del predetto Accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per il tramite dell'Osservatorio sui Conflitti Sindacali, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che, con note del 20 giugno 2007, prot. n. 275/RU, e del 25 giugno 2007, prot. 327/RU, il testo di tale Accordo e' stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto Accordo;

che, con nota del 1° giugno 2011, prot. n. 8349/RU, il Commissario delegato per il settore ha Chiesto, ad azienda e sigle sindacali, di conoscere se il citato Accordo fosse rimasto invariato, e se lo stesso corrispondesse ancora ai comportamenti condivisi dalle parti sociali;

che, allo stato, nessuno dei soggetti, destinatari della suddetta richiesta, ha fornito alcuna osservazione in merito;

Considerato:

  1. che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale adottata dalla Commissione di garanzia con delibera del 31 gennaio 2002, n. 02/13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;

  2. che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella...

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