CIRCOLARE 21 marzo 2005, n. 11 - Disposizioni di indirizzo per l'applicazione dell'articolo 1, commi 12, 13 e 14, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - Riduzione spese per autovetture

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alle Amministrazioni centrali dello Stato Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato All'Ufficio Centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, per conoscenza

Al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale Alla Conferenza dei presidenti di regione e di provincia autonoma - presso CINSEDO All'Unione delle province d'Italia All'Associazione nazionale dei comuni italiani All'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani

Ai revisori dei conti nominati in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori dei conti o sindacali degli enti ed organismi pubblici non territoriali La legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), all'art. 1, comma 12, dispone che le pubbliche Amministrazioni individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1), non possono sostenere, nel triennio 2005/2007, spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture per un ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Le medesime pubbliche Amministrazioni hanno, altresi', l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2005, una relazione da cui risulti la consistenza e la destinazione dei mezzi di trasporto a disposizione. Per le amministrazioni inadempienti, la legge prevede la limitazione dei pagamenti per l'anno 2005 al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

In via preliminare, occorre tener conto che la norma fa ricorso ad una diversa terminologia: autovetture e mezzi di trasporto, con riferimento rispettivamente alla riduzione della spesa ed all'attivita' di monitoraggio.

Sul punto, per uniformita' di trattazione, non puo' che considerarsi un solo oggetto di indagine, sia per l'aspetto finanziario sia per l'aspetto ricognitivo e, di conseguenza, e' da intendersi corretto il riferimento, in entrambe le fattispecie, alle autovetture (art. 54, comma 1, lettera A, del codice della strada).

Sempre in merito all'ambito di applicazione delle norme richiamate, si ritiene di poter sostenere che le regioni (e le loro aziende), le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi possano considerarsi esclusi dall'obbligo di...

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