DECRETO 7 ottobre 2008 - Modalita'' di liquidazione e di determinazione degli importi per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce ulteriori benefici ai soggetti di cui all'art. 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Considerato che l'art. 4 della medesima legge riconosce ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 il beneficio di un assegno una tantum;

Visto il decreto ministeriale del 6 ottobre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2006 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 con cui si prevede che in fase di prima applicazione sia attribuita priorita' alle domande presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed alle domande gia' presentate e perfezionate con l'integrazione della documentazione mancante entro la scadenza medesima;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'29 maggio 2008 tendente a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione dell'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un «assegno una tantum aggiuntivo» ai soggetti in favore dei quali sia stato gia' erogato il vitalizio di cui all'art. 1, comma 1, della stessa legge;

Considerato l'art. 3 del sopra citato decreto ministeriale 3 aprile 2008 con cui e' definita la modalita' di corresponsione dei benefici economici;

Preso atto della sentenza n. 1304/2008 con cui il Consiglio di Stato annulla l'art. 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006, fermo restando il potere dell'amministrazione di definire nuovi e ragionevoli criteri organizzativi che salvaguardino particolari esigenze di salute, di assistenza e familiari dei richiedenti;

Considerato che questo Ministero aveva gia' ritenuto di adempiere a quanto disposto dal Consiglio di Stato, procedendo ad erogare il beneficio economico stabilito all'art. 4 della legge n. 229/2005 sulla base del criterio della gravita' dell'infermita';

Vista l'ordinanza con cui il Tribunale...

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