DELIBERAZIONE 16 aprile 2010 - Consultazione pubblica sull''adozione di un regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. (Deliberazione n. 124/10/CONS). (10A05474)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 aprile 2010;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera g);

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il «Codice»), ed in particolare gli articoli 11, 83 ed 84;

Viste le direttive n. 2002/21/CE («direttiva quadro») e n. 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Vista la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualita' e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

Considerato che l'applicazione del Regolamento approvato con la delibera 173/07/CONS ha evidenziato, nell'ambito dell'attivita' di definizione delle controversie tra utenti ed operatori, l'esigenza di assicurare uniformita' di trattamento delle varie fattispecie di disservizio, individuando un adeguato criterio minimo di calcolo per gli indennizzi dovuti, indipendentemente dall'operatore interessato, nonche' di prevedere una adeguata sperequazione di tale misura a seconda della gravita' della violazione sanzionata;

Ritenuto, pertanto, di individuare una serie di misure compensative minime specifiche per ciascuna delle fattispecie di disservizio individuabili in base alle disposizione del Codice delle comunicazioni elettroniche;

Ritenuto, inoltre, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 12, lett. g) della legge n. 481/1995, di indicare tra dette fattispecie quelle per le quali...

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