DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1999 - Approvazione del regolamento per la revisione delle indennita' al presidente, ai vicepresidenti ed ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INDENNITA' SPETTANTI AL PRESIDENTE,

AI VICE PRESIDENTI ED AI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO.

Art. 1.

Indennita' ai componenti del Consiglio 1. L'indennita' di carica per il presidente del CNEL di cui all'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' commisurata al trattamento economico complessivo spettante al presidente di uno degli altri organi ausiliari previsti dall'art. 100 della Costituzione.

  1. La misura dell'indennita' prevista dall'art. 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta dell'ufficio di presidenza, previo parere del collegio dei revisori, in misura non superiore al tasso programmato di inflazione e tenendo conto dei sistemi di adeguamento delle indennita' previste per i componenti di altri organismi similari.

  2. L'indennita' prevista dall'art. 1, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1989, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 10 giugno 1992, e' estesa ai presidenti dei comitati.

  3. Le indennita' di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte del 15 per cento per ogni mancata presenza alla riunione dell'assemblea ordinaria, salvo che il consigliere sia in missione per conto del Consiglio o che partecipi ai congressi o assemblee nazionali dell'organizzazione che lo ha designato per la nomina a componente del CNEL.

    Art. 2.

    Trattamento di missione ai componenti del Consiglio 1. La misura dell'indennita' di missione giornaliera, prevista per i componenti del Consiglio non residenti a Roma, e' determinata annualmente con deliberazione del Consiglio, in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del comitato di presidenza, previo parere del collegio dei revisori, in applicazione dei criteri previsti nell'art. 1, comma 2.

  4. Lo stesso trattamento economico di cui al comma 1, in sostituzione di ogni altra indennita', e' attribuito ai componenti di delegazioni ufficiali nominate dal presidente del CNEL.

  5. Il medesimo trattamento previsto nei commi 1 e 2 spetta al presidente ed ai vice presidenti.

    Art. 3.

    Trattamento accessorio per i componenti del Consiglio non residenti a Roma 1. Ai consiglieri residenti fuori Roma spetta il rimborso di tutte le spese di...

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