DECRETO 9 maggio 2002 - Adeguamento dell'indennita' dovuta agli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001, per il biennio 2001-2002

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 maggio 2002

Adeguamento dell'indennita' dovuta agli esperti componenti dei tribunali di

sorveglianza con decorrenza 1 gennaio 2001, per il biennio 2001-2002.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile di concerto con IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 80, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il quale prevede che per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento negli istituti penitenziari siano corrisposti ai professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, di cui l'amministrazione puo' avvalersi, onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate; Visto l'art. 70, nono comma, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1986, n. 633, che riserva agli esperti componenti privati dei tribunali di sorveglianza il trattamento previsto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975; Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che attribuisce ai componenti privati del tribunale di sorveglianza un'indennita' oraria di L. 20.000, pari a quella minima allora fissata per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975; Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1988, n. 564, che prevede espressamente l'adeguamento dell'indennita' suddetta con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione degli onorari stabiliti con analogo decreto per gli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 20 maggio 1995 con cui e' stato fissato, in favore degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 27.800 orarie per il biennio 1995-1996; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro del 14 febbraio 1997 con cui e' stato fissato, in favore degli esperi di cui al quarto comma dell'art. 80 della legge n. 354 del 1975, un onorario pari a L. 29.050 orarie per il biennio 1997-1998; Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di concerto con il Ragioniere generale dello...

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