Indennità di avviamento e sua determinazione, prelazione e riscatto nelle locazioni transitorie e stagionali ad uso diverso

AutoreElisabetta Tinelli
Pagine650-651
650
dott
6/2014 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
indennità di avviamento
e sua deteRminazione,
pRelazione e Riscatto
nelle locazioni
tRansitoRie e stagionali
ad uso diveRso (*)
di Elisabetta Tinelli
L’esigenza di garantire la stabilità di attività commer-
ciali industriali o autonome, per loro natura generalmente
protese al futuro, rappresenta l’ossatura del comma 1
dell’articolo 27 della legge 392 del 1978, e corrisponde,
nella sua versione tradotta in termini necessariamente
temporali, alla predeterminazione ex lege di una durata
minima, non inferiore a sei anni, del contratto di locazione
ad uso diverso dall’abitativo.
Il binomio stabilità/attività (commerciale, industriale o
autonoma) però non può esaurire al suo interno tutte le
forme e i modi di esercizio delle suddette attività, l’anima
economica delle stesse può avere molteplici sfaccettature.
Vi possono essere attività commerciali, industriali
o autonome che, per loro natura o, secondo un diverso
orientamento della Corte di Cassazione, per il loro “atteg-
giamento” (1), non esigono stabilità, attività momentanee
e non reiterate nel tempo. Questo è il caso delle locazioni
transitorie previste dal comma 5 dello stesso articolo 27.
Vi possono essere attività di breve durata e reiterate
nel tempo, a cadenza periodica, di carattere non turistico.
Questo è il caso delle locazioni stagionali, previste dal
comma 6 dell’articolo 27.
L’attività transitoria o stagionale modif‌ica “a forza” la
struttura classica, incidendo sul concetto di durata, in pri-
mis, ma non solo. Infatti, è sempre l’esigenza di stabilità
dell’attività, nella sua veste più tendente alla conserva-
zione (2) (anche nell’interesse pubblico) della stessa, a
fondare la ratio ispiratrice del diritto all’indennità per la
perdita dell’avviamento commerciale, del diritto di prela-
zione e del diritto di riscatto, tre istituti con f‌ine identico
ma che assolvono funzioni tra loro diverse.
Questi ultimi, rispettivamente disciplinati dagli articoli
34-38-39 e 40 della legge 392 del 1978, possono trovare ap-
plicazione anche in presenza di un contratto di locazione
ad uso diverso con carattere transitorio o con carattere
stagionale? La logica richiede due analisi separate. La
mancata applicazione dell’istituto dell’avviamento al con-
tratto di locazione ad uso diverso con carattere di transi-
torietà è direttamente ed esplicitamente confermata dal
dettato normativo dell’articolo 35 della legge 392/1978.
Come potrebbe incorporare un’attività transitoria,
“la produzione di un avviamento capace di sopravvivere
alla cessione dell’attività (3)” o “sviluppare alcuna seria
capacità di attrarre clientela (4)” e giustif‌icare il mante-
nimento di una clientela, componente essenziale dell’av-
viamento commerciale?
La diff‌icoltà prima sussiste, nella identif‌icazione con-
creta, in sede opportuna, del carattere transitorio del con-
tratto. Tale inapplicabilità si estende anche al diritto di
prelazione e riscatto in virtù del richiamo operato dall’ar-
ticolo 41, comma 2, all’art. 35.
Il contratto di locazione ad uso diverso con carattere sta-
gionale richiede invece un’analisi ad hoc più approfondita.
Innanzitutto, in merito ai suoi elementi qualif‌icanti (5).
L’attività al centro del contratto, tassativamente ricom-
presa tra quelle elencate dal comma 1 dell’articolo 27;
• è esercitata in modo continuo in un dato arco tem-
porale;
• ha carattere periodico;
• è basata su esigenze idonee ha riproporsi a cadenza
annuale in virtù di un interesse del conduttore all’eserci-
zio della stessa escluso nei restanti periodi dell’anno.
A norma del comma 6 dell’articolo 27 della legge 392 del
1978 la brevità, stagionalità, della locazione è accompagna-
ta da un diritto di opzione in capo al conduttore. Ovvero,
su espressa richiesta del conduttore, prima della scadenza
contrattuale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per
lo stesso periodo, anche l’anno successivo f‌ino ad un mas-
simo di sei anni (nove in caso di struttura alberghiera).
Tale particolare struttura racchiude, secondo un af-
fermato orientamento (6) della Suprema Corte, non un
rapporto unitario ma molteplici rapporti tra essi collegati
“avendo il legislatore assunto come presupposto la norma-
le scadenza del contratto al termine della stagione e la sua
annuale rinnovabilità” (7).
Dibattuto, più in campo dottrinale che in campo giuri-
sprudenziale, è il rapporto tra il contratto di locazione ad
uso diverso con carattere stagionale e gli articoli 34-38-39
e 40 della legge 392.
Stante al dettato normativo dell’articolo 34 comma 1,
il diritto all’indennità di avviamento troverebbe applica-
zione, ove non ricorra uno dei casi previsti dallo stesso
comma, solo “per le attività indicate ai nn. 1 e 2 dell’arti-
colo 27” che comportino contatti diretti con il pubblico e
non rientrino tra le eccezioni ex articolo 35.
Alcuni orientamenti dottrinali differiscono sulla lettu-
ra interpretativa dell’articolo 34.
L’orientamento che non prospetta l’esistenza del dirit-
to all’indennità per la perdita dell’avviamento, condiviso
dalla giurisprudenza della Suprema Corte, fornisce del
suddetto articolo una interpretazione letterale.
Limitando l’applicazione dell’articolo 34 ai soli numeri
1 e 2 dell’articolo 27 il legislatore avrebbe voluto chiara-
mente escludere le restanti ipotesi contrattuali, ivi com-
prese le locazioni a carattere stagionale.

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