LEGGE 27 dicembre 2004, n. 309 - Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004

Coming into Force30 Dicembre 2004
Enactment Date27 Dicembre 2004
Published date29 Dicembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/12/29/004G0343/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.304 del 29-12-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.

  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 2.
  1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' sostituito dal seguente:

5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali

.

Art 3.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

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