Incongruenze tra la normativa vigente e la proposta di riforma della disciplina condominiale presentata in data 29 luglio 2009 dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine97-100

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Proposta comitato ristretto art. 1118, quarto comma, c.c. D.P.R. 59/09 (art. 4, comma 9)
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.

Note:

La proposta del Comitato ristretto mal si concilia con l’art. 4, comma 9, D.P.R. n. 59/09, che, ancorché tratti della diversa fattispecie della soppressione dell’impianto centralizzato a favore di quello autonomo, ha l’evidente scopo di impedire la diffusione di quest’ultimo.


Proposta comitato ristretto (art. 1120, secondo comma, c.c.) Legge 10/91 (art. 26, comma 2, così come modificato dalla legge 99/09) D.P.R. 59/09 (art. 4, comma 9)
Sono valide, se approvate dall’assemblea a maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio e a condizione che rispettino, se del caso, le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 1117 ter, le deliberazioni aventi ad oggetto:(Omissis)2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla legge;(Omissis) 2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. 9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.

Note:

La proposta del Comitato ristretto non dà alcuna definizione degli interventi volti al contenimento del consumo energetico. In più, si pone, all’evidenza, in contrasto con l’attuale dizione dell’art. 26, comma 2, L. 10/91, che prevede che questi stessi interventi siano, non solo “individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato”, ma anche adottati con “la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea”. Stesso discorso con riferimento all’art. 4, comma 9, D.P.R. n. 59/09. Questo provvedimento va proprio nel senso contrario alla previsione contenuta nel testo di riforma, che, mira invece ad agevolare gli...

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