L'incompleta eventuale trasmissione degli atti al tribunale di riesame, da parte del pubblico ministero, dà luogo a perdita di efficacia del provvedimento cautelare impugnato

AutoreCarlo Dell'Agli
Pagine257-258

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In tema di procedimento di riesame, quale mezzo di impugnazione 1 di ordinanze che dispongono una misura de libertate, l'art. 309, comma 5, ad opera della L. 8 agosto 1995, n. 332, prescrive expressis verbis che l'autorità giudiziaria (id est la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento della misura custodiale o, nel caso di specie, la segreteria del pubblico ministero) deve trasmettere al tribunale «gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1», la inosservanza dei quali (comma 10 dell'art. 309 c.p.p., novellato) dà luogo alla perdita di efficacia (comma inserito dall'art. 16 della L. 332/1995) 2.

Deve infatti rilevarsi che la Corte costituzionale (22 giugno 1998, n. 232) aveva declarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 13 e 24 dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in ipotesi di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità procedente. (Nella fattispecie la Corte aveva ritenuto che il termine perentorio per la trasmissione degli atti, con conseguente sanzione processuale della decadenza della misura, non cominci ad avere effetto da un evento, come il ricevimento da parte dell'autorità procedente, cui manchi la capacità giuridica di autogoverno, ma inizi dal giorno stesso della detta presentazione della richiesta).

Tale mancata ottemperanza, nella esaminanda fattispecie, viene estesa anche in ipotesi di trasmissione di una parte di atti che, in concreto, non contengono tutti gli elementi sottoposti all'esame del giudice che ha disposto la misura de libertate e che non consentono, in assoluto, al mezzo impugnatorio la piena attuazione secondo la ratio della norma.

In tal senso, cioè, sul modo di intendere la ratio della disposizione stessa, vi sono state soluzioni alquanto contrastanti.

La Corte di cassazione della prima sezione del 12 gennaio 1999, n. 5748, Vulluet, in questa Rivista 1999, 48 3 ha inteso affermare che la «trasmissione [...], non di tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice, [...] ma solo della parte di essi ritenuta necessaria ai fini della decisione demandata al suddetto tribunale (id est di riesame) dà luogo ad inosservanza dell'art. 309, comma 5, c.p.p.» e, per tali motivi, inficia il provvedimento de libertate per gli effetti ed ai sensi dell'articolo medesimo di cui al comma decimo.

Conformemente, nel senso che il parziale invio di atti utilizzati per l'emissione della misura de libertate, da parte dell'organo procedente al tribunale della libertà, deve essere comparato all'omesso invio con conseguente attuazione operativa della sanzione sancita dall'art. 309, comma decimo, c.p.p. (id est perdita di efficacia del provvedimento cautelare) 4 e a mente dell'art. 291, comma primo, c.p.p. dà luogo alla inefficacia della misura cautelare, si pongono su questo crinale alcune decisioni di legittimità (ex plurimis Cass. pen., sez. I, 8 febbraio 1999, n. 5779; Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1999, n. 5748; Cass. pen., sez. III, 23 novembre 1996, n. 3630; Cass. pen., sez. IV, 21 giugno 1996, Taccucci ed altro, RV 205141; Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 1997, n. 2513) la cui tesi - confortata dalla opinione della dottrina e da giurisprudenza finora formatasi - l'interprete stima di non potersene allontanare 5.

Al riguardo, l'assunto giurisprudenziale di legittimità di altre sezioni (Cass., sez. VI, 18 settembre 1997, Bianco; Cass., sez. VI, 24 febbraio 1998, Vassallo e Cass., sez. III, 5 dicembre 1996, Rigaldi), la cui esegesi offerta appare guidata in maniera non condivisibile, ha evidentemente inteso che la perdita di efficacia della misura cautelare scaturisce essenzialmente dalla omessa trasmissione di tutti gli atti a suo tempo presentati dal pubblico ministero a norma dell'art. 291 c.p.p. e, non anche dalla situazione sostanziale dell'omessa trasmissione soltanto di una parte di quegli atti 6.

Tale affermazione, si basa sul rilievo che, nella specie, «il tribunale del riesame, cioè, deve rilevare la influenza ai fini della decisione degli atti non trasmessi ben potendo, ad esempio, confermare l'ordinanza impugnata sulla base degli elementi di valutazione desumibili dagli altri atti trasmessi, laddove quelli non trasmessi contengano elementi di accusa superflui ovvero elementi favorevoli all'imputato comunque ininfluenti rispetto al quadro indiziario emergente da quelli trasmessi» (in dottrina, testualmente, E. APRILE, Il procedimento di riesame nella giurisprudenza di legittimità, in Giur. merito 1999, 908).

Ad una diversa tesi per la quale sola la eventuale tardiva trasmissione degli atti, da parte dell'autorità procedente, al tribunale della libertà, consegue alla perdita di efficacia, perviene il Supremo Collegio (cfr. Cass., sez...

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