ORDINANZA 3 ottobre 2005 - Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 3 ottobre 2005 Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressivita' di cani.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visti gli articoli 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189; Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina

Art. 1.

  1. Sono vietati

    1. l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressivita' dei cani; b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressivita' di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato; c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita'; d) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

    Art. 2.

  2. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di

    1. applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

  3. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art.

    1, comma 1, 1ettera b)

    1. ai delinquenti abituali, o per tendenza; b) a chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'art. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermita'.

  4. Gli obblighi di cui al comma 1 del...

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