LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 6 - Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 16 del 19 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguenta legge:

Art. 1

Principi generali e finalita' 1. La regione Campania nell'ambito delle proprie competenze e in conformita' con le disposizioni legislative nazionali ed europee:

  1. collabora con le competenti autorita' centrali e periferiche dello Stato al fine di assicurare un efficace coordinamento degli interventi in materia di immigrazione;

  2. concorre ad assicurare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che dimorano nel territorio della regione, l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme statali, comunitarie e internazionali;

  3. promuove iniziative rivolte a garantire alle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania condizioni di uguaglianza nel godimento dei diritti civili e sociali con i cittadini italiani ed a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico;

  4. concorre a prevenire e a rimuovere ogni forma di razzismo e di xenofobia.

    1. La Regione, le province e i comuni garantiscono alle persone straniere presenti sul territorio campano la pari opportunita' di accesso ai servizi, il riconoscimento e la valorizzazione della parita' di genere ed il principio di indirizzare l'azione amministrativa all'effettivo esercizio dei diritti. A tal fine, le politiche della Regione e degli enti locali sono finalizzate:

  5. alla rimozione degli ostacoli per l'effettivo inserimento sociale, culturale e politico;

  6. al riconoscimento delle identita' culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e liberta' religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;

  7. alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia dei diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.

    1. La Regione organizza un sistema di tutela e promozione sociale delle persone straniere attraverso iniziative volte a:

  8. accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno migratorio promuovendo, altresi', la conoscenza delle culture di provenienza e la loro valorizzazione;

  9. assicurare pari opportunita' di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunita' connesse all'avvio di attivita' autonome e imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali nonche' alle attivita' di mediazione interculturale;

  10. agevolare progetti di rientro volontario nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della regione in materia;

  11. rimuovere le situazioni di violenza o di sfruttamento lavorativo illegale e promuovere, nel contempo, interventi di protezione sociale ed economica, anche per le persone straniere presenti negli istituti carcerari regionali;

  12. promuovere misure di tutela e di integrazione sociale degli stranieri vittime della tratta, di violenza, di sfruttamento e di discriminazione;

  13. promuovere la partecipazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti alla vita pubblica degli enti locali nel cui territorio risiedono;

  14. garantire percorsi di assistenza e di tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati nonche' di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili.

    Art. 2

    Destinatari 1. Sono destinatari della presente legge i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale. Detti destinatari sono di seguito denominati persone straniere.

    1. Gli interventi regionali sono attuati in conformita' al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

    2. In conformita' ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998, gli interventi regionali sono estesi ai figli nati in Italia dei destinatari della presente legge e ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano gia' destinatari di benefici piu' favorevoli, sulla base della vigente normativa statale e regionale.

      Art. 3

      Compiti della Regione 1. La Regione persegue l'inserimento sociale delle persone straniere attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di regolazione, programmazione, monitoraggio, controllo e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

    3. La Regione promuove forme di coordinamento tra i soggetti che operano sul territorio regionale in attuazione della presente legge.

      Art. 4

      Compiti delle province 1. La Provincia, al fine di favorire l'inserimento sociale delle persone straniere residenti o regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, promuove e attua interventi di competenza per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti alle persone straniere nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e tutela della diversita' linguistica, all'integrazione sociale nonche' alla partecipazione alla vita pubblica locale anche attraverso l'istituzione di consulte provinciali o altri organismi di rappresentanza elettivi.

    4. Le Province collaborano con la Regione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), attraverso informazioni e approfondimenti sui bisogni degli stranieri per la realizzazione di progetti specifici integrati, proponendo, altresi', ai competenti ambiti territoriali idonee misure di integrazione sociale per le persone straniere.

    5. Le Province, per assicurare il raccordo con gli uffici statali e regionali competenti in materia, individuano, all'interno della propria organizzazione, un ufficio per l'immigrazione.

      Art. 5

      Compiti dei comuni 1. Il Comune, in forma singola o associata, al fine dell'inserimento sociale delle persone straniere residenti o soggiornanti nel territorio comunale, concorre:

  15. alla progettazione di interventi specifici in armonia con il Programma regionale triennale per l'immigrazione, di seguito denominato Programma, di cui all'articolo 7, comma 1, con il Piano regionale per l'immigrazione, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7, comma 3, e con il Piano sociale di zona;

  16. a sostenere la partecipazione attiva delle persone straniere residenti in ambito comunale o zonale, anche attraverso l'istituzione di consulte comunali o di consiglieri comunali aggiunti;

  17. alle spese per il rimpatrio delle salme di persone straniere in stato di bisogno, residenti e decedute nel proprio territorio e provvede al pagamento delle spese di inumazione degli stranieri senza fissa dimora.

    1. I Comuni prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e delle persone straniere destinatarie di altre forme di protezione umanitaria, in via sussidiaria rispetto alle misure adottate dalle amministrazioni dello Stato.

      Art. 6

      Potere sostitutivo della Regione 1. La Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali inadempienti se omettono di esercitare in tutto o in parte le funzioni loro attribuite dalla presente legge. Il potere sostitutivo e' esercitato previa motivata diffida che assegna all'ente inadempiente un termine di trenta giorni entro il quale adottare o modificare l'atto di cui si e' rilevata la mancata o difforme adozione. Se l'atto adottato o modificato non e' trasmesso alla Giunta regionale nei termini assegnati, si provvede in via sostitutiva con la nomina di un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente.

      Art. 7

      Programma regionale triennale e Piano regionale per l'immigrazione 1. Il Programma regionale triennale per l'immigrazione costituisce riferimento strategico per la definizione delle finalita' che si intendono perseguire sul territorio campano.

    2. Il Programma e' approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale...

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