Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette .

Art. 1.

  1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, di seguito denominata ´Commissioneª.

    Art. 2.

  2. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo al di fuori dei predetti componenti, e convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

    Art. 3.

  3. La Commissione accerta

    1. la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al numero delle cosiddette ´morti biancheª,

    alle malattie, alle invalidita' e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresi' le aree in cui il fenomeno e' maggiormente diffuso; b) l'entita' della presenza dei minori con particolare riguardo al minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; c) le cause degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alla loro entita' nell'ambito del lavoro nero o sommerso e al doppio lavoro; d) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento alla incidenza sui medesimi del lavoro flessibile o precario; e) idoneita' dei controlli da parte degli uffici addetti alla applicazione delle norme antinfortunistiche; f) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro; g) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalita' organizzata.

    Art. 4.

  4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo' avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

  5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

    Art. 5.

  6. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attivita' e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

    Art. 6.

  7. La Commissione conclude i lavori nel termine di sei mesi dal suo insediamento. Entro i...

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