Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita'; Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianita'; Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243 del 2004, di stabilire le modalita' di attuazione dei commi 12, 13 e 14 dell'articolo stesso;

Decreta

Art. 1.

Incentivo al posticipo del pensionamento

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art.

    1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata in qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

  4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la possibilita' di adottare le disposizioni di cui al presente decreto, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT