Incarico all'amministratore, durata e rinnovo

AutoreVincenzo Cuffaro
Pagine715-718
715
Arch. loc. e cond. 6/2013
Riforma
del condominio
INCARICO
ALL’AMMINISTRATORE,
DURATA E RINNOVO (*)
di Vincenzo Cuffaro
(*) Questo contributo è stato escluso dalla procedura di valutazione
da parte della Direzione scientif‌ica data l’autorevolezza riconosciuta
all’Autore.
Il presente scritto concerne il signif‌icato da attribuire
al dettato del comma 10 dell’art. 1129 cod. civ., quale ri-
sulta all’esito della novella di cui alla legge 11 dicembre
2012, n. 220 che, come è noto, ha determinato modif‌iche
alla disciplina del condominio degli edif‌ici.
La disposizione si colloca all’interno di un articolo
del codice che, sotto la rubrica “Nomina, revoca ed ob-
blighi dell’amministratore” espone in ordine ai compiti
dell’amministratore un contenuto eterogeneo e tuttavia
non esaustivo poiché suscettibile di essere integrato con
le previsioni di cui ai successivi artt. 1130, 1130 bis e 1131
del codice.
Contenuto eterogeneo poiché nei sedici commi che
compongono ora l’art. 1129 si leggono accanto a regole già
parzialmente enunciate nella disciplina previgente, quali
sono quelle di cui al comma 1 ed al comma 11; regole nuo-
ve ma esasperatamente analitiche nell’individuare conte-
nuti già attingibili sulla scorta della precedente disciplina,
quali sono ad esempio quelle di cui ai commi 8 e 12, ed
ancora regole superf‌lue nel segno di una ingiustif‌icata
ambizione sistematica, qual è quella di cui al comma 15.
In questo contesto particolarmente e forse inutilmente
prolisso, si colloca dunque il dettato del comma 10, a teno-
re del quale “l’incarico di amministratore ha durata di un
anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea
convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine
alla nomina del nuovo amministratore”.
La formula è parzialmente nuova, in quanto il previ-
gente secondo comma dell’art. 1129, con espressione più
misurata, accompagnava all’enunciato “l’amministratore
dura in carico un anno”, la precisazione “e può essere
revocato in ogni tempo dall’assemblea” che ora si apre il
comma successivo del medesimo articolo.
Nel nuovo testo dell’art. 1129 cod. civ., la disciplina in
merito alla revocabilità dell’incarico ed alle ragioni che
possono determinarla è aff‌idata ai commi 11 e 12, mentre
la previsione sulla durata dell’incarico, di cui al comma
10 della medesima disposizione, è accompagnata dalla
proposizione “e si intende rinnovato per eguale durata”.
Proprio di quest’ultima proposizione normativa mi si
chiede di chiarire il signif‌icato concreto.
L’istituto del “rinnovo tacito”, cui sembra rinviare il
dettato dell’art. 1129, comma 10, c.c., non è ignoto al si-
stema ed è proprio dei rapporti di durata, ma solitamente
si accompagna alla previsione di un termine entro il quale
il contraente deve manifestare il proprio dissenso, così da
evitare il rinnovo previsto.
In altre parole, l’istituto del “rinnovo tacito” è la
risultante di due regole: la prima che f‌issa la durata di
un determinato rapporto; la seconda che, alla mancata
disdetta entro un termine prestabilito, collega l’effetto
della rinnovazione, appunto “tacita”. La disdetta è, in que-
sta prospettiva, la denominazione riservata all’atto con
il quale il contraente recede alla scadenza di un periodo
predeterminato, evitando il protrarsi del rapporto contrat-
tuale per un ulteriore periodo; disdetta, in assenza della
quale si determina la protrazione del medesimo rapporto
contrattuale per effetto di un contegno omissivo o, forse
più correttamente, di una valutazione legale tipica di tale
comportamento.
Il rapporto contrattuale rispetto al quale è stata pre-
stata maggiore attenzione dalla dottrina e dalla giurispru-
denza all’istituto del “rinnovo tacito” è principalmente,
anche se non esclusivamente, quello scaturente dal con-
tratto di locazione, per ciò che proprio rispetto a tale con-
tratto la legislazione successiva al Codice (delle norme vi-
genti, v. art. 28, legge n. 392/1978; art. 2, legge n. 431/1998)
ha più volte fatto riferimento alla regola del rinnovo c.d.
automatico. Rinnovo destinato ad operare, appunto auto-
maticamente, in assenza della esplicita manifestazione di
volontà di una delle parti.
In disparte il rilievo assegnato, nella normativa ora ri-
chiamata, ai motivi, tassativamente indicati, solo in presenza
dei quali la dichiarazione di disdetta è eff‌icace, la fattispecie
delineata dalla normativa speciale è comunque tipica del-
l’istituto del “rinnovo tacito”. Di questo sono, infatti, presenti
gli elementi caratterizzanti, costituiti, come sopra ricorda-
to, dalla previsione sulla durata del rapporto contrattuale,
accompagnata dalla regola del rinnovo tacito per eguale
periodo in assenza di disdetta nel termine indicato.
L’enunciato emblematico è quello che si legge nell’art.
28, L. n. 392/1978: “il contratto si rinnova tacitamente …

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