DECRETO 4 agosto 2010 - Inapplicabilita'' della procedura di cui all''articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario. (10A11293)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modificazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni per taluni prodotti agricoli che, per la gestione delle quote nel settore latte, conferma il potere discrezionale per il quale ogni Stato Membro puo' decidere se e a quali condizioni la quota inutilizzata e' riservata in tutto o in parte nella riserva nazionale;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2009) concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare la necessita' di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte nonche' sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare un atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2009, recante l'inapplicabilita' della procedura di cui all'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 per il settore lattiero-caseario;

Considerato che, in ragione del permanere dello stato di crisi del settore lattiero-caseario occorre disporre che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche nel caso in cui non raggiungono il livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento;

Ravvisata pertanto, la necessita' di non applicare le disposizione dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, anche per la campagna 2010-2011;

Considerata altresi' l'opportunita' di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disporre in ragione della situazione del mercato del latte la proroga della misura in questione;

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