In tema di competenza funzionale ex art. 51 C.P.P.

AutoreDomenico Seccia
Pagine62-63

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La decisione della Suprema Corte in rassegna sollecita l'attenzione sul tema sempre attuale dei rapporti inerenti la determinazione della competenza per territorio con quella di tipo funzionale espressa per la competenza di particolari e specifici reati di criminalità organizzata l'art. 51 c.p.p.

In breve.

La Suprema Corte riafferma la prevalenza del criterio determinativo funzionale della competenza e per il suo valore sovraordinato rispetto alle regole ´ordinarieª di distribuzione della competenza per territorio, espressa dall'art. 8 c.p.p.

E per esso e con esso, anche sovraordinato alle regole consequenziali della determinazione attrattiva delle regole ordinarie sancite dagli artt. 12 e 16 c.p.p.

La regola attrattiva, per la Suprema Corte, non è più il criterio che discrimina e che scevera i possibili conflitti che si dipanano sulle ragioni della distribuzione sul territorio della competenza, allorquando appaiano reati compresi nell'alveo normativo dell'art. 51 c.p.p.

Esso è, invece, un criterio unico, sovraordinato, in cui si concentrano le scelte che individuano l'organo deputato ad investigare.

Tutto ciò in nome del principio, qui confermato dalla Suprema Corte, della concentrazione e della non frammentazione investigativa che assume maggiore risalto per la qualità della materia trattata (la criminalità organizzata).

Il passaggio evidenziato pone alcune conseguenze. La prima concerne la singolarità della sedes materiae propria delle investigazioni e delle indagini preliminari, laddove le questioni concenenti la connessione tra reati assumono contorni più sfumati, giustificati in ragione di una naturale ´fluiditઠdella materia che non consente di fissare limiti prestabiliti alla evoluzione della attività investigativa.

È indicativo, in punto, il richiamo della soluzione del conflitto da parte della Suprema Corte alla fase delle indagini preliminari.

Fase che ha ad oggetto più la disciplina dell'´attoª che non quella della ´attivitàª, come insegna la normativa dell'art. 21 c.p.p. laddove la pronuncia della Cassazione che affermasse la competenza del primo giudice (quello ritenuto erroneamente non competente) non inciderebbe affatto sulla bontà del provvedimento preso dal secondo giudice (quello indicato erroneamente come competente) investito ex art. 27.

O come emerge dalla constatazione che non a caso, in tale ambito, gli spazi per la proposizione dei conflitti di competenza sono abbastanza ridotti, ex art. 28 terzo comma...

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