Improcedibilità Per Omessa Mediazione E Sorte Dell'Ordinanza Di Rilascio Nella Prima Giurisprudenza

AutoreRoberto Masoni
Pagine396-400
396
dott DOTTRINA
4/2017 Arch. loc. cond. e imm.
IMPROCEDIBILITÀ
PER OMESSA MEDIAZIONE
E SORTE DELL’ORDINANZA
DI RILASCIO NELLA PRIMA
GIURISPRUDENZA
di Roberto Masoni
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. La pronunzia felsinea. 3. Ulteriori pronun-
zie di merito. 4. Ricostruzione dogmatica. 5. Posizione della
nomof‌ilachia. 6. Una diversa ricostruzione processuale. 7. L’i -
neff‌icacia degli atti in una pronunzia milanese. 8. I principi
costituzionali.
1. Introduzione
Uno snodo processualmente problematico riguarda il
raccordo tra procedimento di mediazione e (pure proble-
matica) conf‌igurazione della natura giuridica dell’ordinan-
za pronunziata nel procedimento per convalida di sfratto
con riserva delle eccezioni del convenuto (art. 665 c.p.c.)
La quaestio iuris insorge dato che la disciplina di nuovo
conio ha omesso di disciplinare taluni passaggi procedu-
rali che, d’altro canto, neppure erano stati espressamente
regolati dal codice di rito civile. In particolare, omettendo
di chiarire su quale parte gravi l’onere di deposito della
domanda compositiva.
Il procedimento per convalida di sfratto, caratterizzato
da un punto di vista sistematico, da una duplicità di fasi di un
unico giudizio, fase sommaria e fase a plena cognitio, non va
preceduto dal tentativo obbligatorio di mediazione il quale,
tuttavia, diviene snodo compositivo indispensabile, a pena di
improcedibilità della domanda, a seguito del mutamento del
rito (art. 5, comma 4, lett. b), D.L.vo n. 28 del 2010).
Pronunziata ordinanza di rilascio con riserva delle ec-
cezioni del convenuto (art. 665 c.p.c.), laddove l’istante
non abbia provveduto ad attivare la procedura di media-
zione a seguito del mutamento del rito, cui abbia fatto
seguito pronunzia di improcedibilità, è insorto il fondato
dubbio sulla sorte dell’ordinanza di rilascio, che costitui-
sce titolo esecutivo. Ci si chiede se questa permanga e sia
ultrattiva, ovvero, perda la sua eff‌icacia, anche esecutiva.
Una prima risposta è stata fornita da una motivata pro-
nunzia del Tribunale di Bologna, la cui massima recita:
“l’ordinanza non impugnabile di rilascio, in quanto prov-
vedimento anticipatorio di condanna al rilascio sottoposto
alla condizione risolutiva consistente nella pronuncia di
successiva sentenza di merito negativa, è idonea a dispie-
gare i propri effetti al di fuori del processo e non resta
travolta dalla declaratoria di improcedibilità, susseguente
ad omesso esperimento del procedimento di mediazione
disposto dal giudice” (1).
2. La pronunzia felsinea
Il caso deciso aveva ad oggetto un procedimento per
convalida di sfratto per morosità intimato per omesso pa-
gamento di oneri accessori, cui il convenuto aveva propo-
sto opposizione, cosicché l’attore intimante aveva chiesto
ed ottenuto pronunzia di rilascio con riserva delle ecce-
zioni del convenuto (art. 665 c.p.c.). Una volta disposto il
mutamento del rito, il giudice aveva assegnato termine di
giorni quindici per l’introduzione del procedimento com-
positivo di mediazione, per quanto nessuna parte avesse
dato seguito al comando giudiziale, di talché era stata f‌is-
sata udienza per la decisione della causa.
A fronte del mancato riscontro della condizione di
procedibilità della domanda, il tribunale così è pervenu-
to a declaratoria di improcedibilità del giudizio (a norma
dell’art. 5, comma 1 bis, D.L.vo n. 28/10).
La decisione si fa apprezzare laddove chiarisce l’inci-
denza della declaratoria (in rito) di improcedibilità sulla
persistenza dell’ordinanza interinale di rilascio, medio
tempore pronunziata (2).
In piena conformità rispetto ad altro precedente di
merito espressamente richiamato (3), il giudice bolo-
gnese giunge ad affermare la “preservazione dell’eff‌icacia
dell’ordinanza non impugnabile di rilascio”, in quanto ido-
nea alla “stabilizzazione”.
Alla conclusione della conservazione e stabilizzazione
degli effetti della pronunzia provvisoria di rilascio, il Tri-
bunale felsineo perviene valorizzando un orientamento er-
meneutico nomof‌ilattico da tempo consolidato, per quanto
lo stesso non venga esplicitamente richiamato. La pronun-
zia interinale di rilascio permane negli effetti esecutivi
dato che la stessa è sottoposta “alla condizione risolutiva
consistente nella pronunzia di successiva sentenza di me-
rito negativa (mentre la declaratoria di improcedibilità
opera in rito)”.
3. Ulteriori pronunzie di merito
Dopo la pronunzia felsinea testé ricordata, nel decor-
so anno, sono reperibili ulteriori due pronunciamenti in
materia.
Entrambi, resi nell’ambito di procedimenti di sfratto
per morosità opposti dal convenuto-intimato, hanno se-
guito l’orientamento tracciato dal Tribunale di Bologna,
affermando, a chiare lettere, che l’ordinanza di rilascio,
“sebbene non idonea ad acquistare l’autorità del giudica-
to in ordine al diritto fatto valere dal locatore, può essere
qualif‌icata come provvedimento di condanna con riserva
delle eccezioni del convenuto, i cui effetti permangono
f‌ino a quando non viene emessa la sentenza di merito” (4).
Per pervenire all’affermazione di principio, entrambi i
provvedimenti hanno dovuto prendere posizione e risol-
vere discusse tematiche riguardanti taluni prof‌ili inter-
pretativi intercorrenti tra procedimento di mediazione e
processo.
La pronunzia di Napoli Nord ha ritenuto che, laddove
l’istanza di mediazione sia stata avanzata ad organismo

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