Imposta di soggiorno, comunicazione di P.S. ed altro

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine1-2
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Arch. loc. e cond. 1/2013
Dottrina
IMPOSTA DI SOGGIORNO,
COMUNICAZIONE DI P.S.
ED ALTRO
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Niente canone RAI per apparecchi diversi dalla tv. 2. Con-
tratti registrati, niente comunicazione di P.S. 3. Telefoni cel-
lulari, tassa non dovuta. 4. Imposta di soggiorno, chi paga?.
1. Niente canone RAI per apparecchi diversi dalla tv
Nonostante chiarimenti uff‌iciali e una stampa scate-
nata, la Rai continua a bersagliare i cittadini con lettere
di richiesta del canone Rai per il possesso di apparecchi
diversi dalla Tv. La vicenda è ben illustrata in una richiesta
di delucidazioni al Ministro dello sviluppo economico pre-
sentata dal sen. Giuliano Barbolini (Pd). Il parlamentare
ricostruisce la questione scaturita dalle lettere che all’ini-
zio di quest’anno la Rai ha inviato, tra gli altri, a piccole e
medie imprese, aziende, studi professionali e medici, per
richiedere il pagamento del canone speciale Rai per la
detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ri-
cezione delle trasmissioni radiotelevisive, compresi quindi
computer collegati in rete. Da queste lettere, è scaturita la
protesta dei consumatori con richieste di chiarimenti - pe-
raltro attesi da anni - presentate, anche in sede parlamen-
tare, al Ministro competente. Nella seduta del Senato del
23 febbraio 2012, il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico, avv. Massimo Vari, ha precisato che la normati-
va (art. 1, R.D.L. n. 246/’38) “porta a riferire il pagamento
del canone solo al servizio di radiodiffusione”. Pertanto - ha
continuato il rappresentante del Governo - “non è possibile
includere altre forme di distribuzione del segnale audio/
video, per esempio web radio e web tv, altre forme che sono
basate, come dicono i tecnici, su portanti f‌isici diversi”. In
linea generale - ha concluso il Sottosegretario - “sono quin-
di esclusi i personal computer, f‌issi o portatili, i tablet come
gli ipad e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili di
per sè di connessione Internet”. A questo primo intervento
chiarif‌icatore, ne sono seguiti altri, dello stesso tenore, da
parte sempre dello stesso Sottosegretario. Inoltre è stata
inviata dal Ministero dello sviluppo una lettera di chiari-
menti al Direttore dell’Agenzia delle entrate.
2. Contratti registrati, niente comunicazione di P.S.
Per tutti i contratti di locazione e di comodato di fabbri-
cati o di porzioni di fabbricati - sia ad uso abitativo sia ad
uso diverso dall’abitativo - per i quali è obbligatoria la regi-
strazione, non è più dovuta la comunicazione di cessione
di fabbricato (nota anche come “denuncia di P.S.” o come
“denuncia antiterrorismo”) prevista da un provvedimento
del 1978 in caso di permanenza nell’immobile superiore a
un mese. La registrazione del contratto, infatti, “assorbe”
l’obbligo in questione.
Negli altri casi (es.: contratti di comodato verbali),
l’obbligo di comunicazione all’Autorità locale di pubblica
sicurezza (o, in mancanza, al Sindaco) permane, ma -
prevede la nuova normativa - potrà essere assolto anche
in via telematica non appena sarà stato varato un apposito
decreto del Ministero dell’interno.
Lo ha stabilito il provvedimento di legge sulla sicurez-
za, che dispone inoltre che resti in vigore - anche per i
contratti per i quali è dovuta la registrazione - un analogo
obbligo di comunicazione previsto, da una normativa del
1998, quando ad occupare l’immobile sia un cittadino di
Stati non appartenenti all’Unione europea.
Le nuove disposizioni risolvono alcuni dubbi che si pre-
sentavano nell’interpretazione della pregressa normativa
(in particolare, delle normative contenute nel provvedi-
mento sulla cedolare secca), dubbi già segnalati in questa
rubrica ed ora legislativamente risolti.
3. Telefoni cellulari, tassa non dovuta
Due punti a favore degli utenti: la Cassazione, con sen-
tenza n. 8825 dell’1 giugno 2012, e la Commissione tributa-
ria provinciale di Chieti, con sentenza n. 139 del 4 maggio
2012, hanno giudicato abrogata la norma che prevedeva in
capo ai possessori di telefoni cellulari, il pagamento della
tassa per la concessione governativa-TCG.
Dal canto suo, la Commissione abruzzese - dopo aver
dato atto dell’esistenza di una diversa e contraria inter-
pretazione del Fisco contenuta nella direttiva ministeriale
n. 70/201 nel senso dell’attuale vigenza dell’obbligatorietà
della tassa - ha considerato che la tesi del Fisco non è
condivisibile perché contraddetta dal dato normativo e da
considerazioni tecnico-giuridiche di natura sistematica,
nonché che la norma con la quale si pretende di giustif‌i-
care la vigenza di tale tassa (art. 21 della tariffa allegata
al D.P.R. n. 641/1972) “deve ritenersi norma svuotata di
contenuto atteso che fa riferimento ad un atto ammini-

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