CIRCOLARE 27 maggio 1999, n.120 - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Istruzioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1999

Ai comuni e, per conoscenza

Alle direzioni regionali delle entrate All'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) Attenzione.

In forza del primo comma dell'art. 52 del decreto legislativo n.

446 del 15 dicembre 1997, e' stato, fra l'altro, attribuito ai comuni un ampio potere regolamentare per disciplinare i tributi propri, ivi compresa l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Lo stesso primo comma puntualizza che per tutto quanto non formi oggetto di regolamentazione locale continuano, ovviamente, ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti e, cioe', per l'I.C.I. quelle contenute nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Molti comuni hanno esercitato tale potere con effetti gia' sul corrente anno di imposta, apportando modifiche od integrazioni varie al predetto decreto legislativo n. 504.

Tra le materie, interessanti piu' specificatamente il versamento dell'imposta in autotassazione da parte del contribuente, che possono essere state trattate, se ne evidenziano, qui di seguito, talune maggiormente significative

- introduzione di condizioni ulteriori, rispetto a quelle richieste dalla legge, le quali rendono piu' difficile il verificarsi del presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione consistente nella "finzione giuridica" della non edificabilita' dei suoli posseduti e utilizzati direttamente per le attivita' agricole dai coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale; - restringimento del campo di applicazione della esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, limitandola ai soli fabbricati e purche' posseduti dai medesimi enti non commerciali utilizzatori; - ampliamento della esenzione per lo Stato ed altri enti territoriali, estendendola anche agli immobili non destinati ai compiti istituzionali; - individuazione delle pertinenze dell'abitazione principale, con disciplina del relativo trattamento ai fini dell'aliquota e della detrazione di imposta; - assimilazione ad abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti entro un determinato grado, con estensione della sola aliquota ridotta deliberata per la prima oppure con il riconoscimento, altresi', di una ulteriore detrazione di imposta; - introduzione di agevolazioni varie; - introduzione di modalita' diverse di effettuazione del versamento dell'imposta in autotassazione, prevedendo il pagamento diretto in favore del comune aggiuntivamente rispetto a quello tramite il concessionario, oppure stabilendo che l'imposta deve essere corrisposta dal contribuente non piu' per mezzo del concessionario bensi' esclusivamente sul conto corrente postale del comune o presso gli sportelli del tesoriere comunale; - differimenti di termini per il versamento in autotassazione, in determinate situazioni particolari; - fissazione di importi al di sotto dei quali il contribuente e' esonerato dal versamento dell'imposta.

Per conoscere se il comune ha adottato delibere regolamentari (ovviamente, limitatamente agli immobili ubicati sul suo territorio) modificative od integrative della disciplina legislativa dell'I.C.I.

e, in caso positivo, quale e' l'esatta portata di tali delibere, il contribuente deve rivolgersi al comune destinatario del versamento dell'imposta.

Gli avvisi di adozione dei regolamenti comunali in materia tributaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (un primo elenco e' nel supplemento ordinario n. 90 alla Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1999; un secondo elenco sara' nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1999) non sono sufficienti, sia perche', stante la finalita' dell'avviso, essi sono estremamente sintetici, sia perche' continuano a pervenire altri regolamenti per cui dovra' provvedersi periodicamente ad ulteriori pubblicazioni.

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  1. Chi deve eseguire il versamento (Soggetto passivo).

    Obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta e' il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato salvo che questi siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta oppure esenti dall'imposta medesima. Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo, vedasi "Appendice/4". Per le modalita' di tassazione in caso di utilizzazione edificatoria delle aree, vedasi "Appendice/5".

    Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione obbligato al versamento della relativa imposta, calcolata sull'intero valore, e' unicamente il titolare di detto diritto reale di godimento, restando quindi il cosiddetto nudo proprietario completamente estraneo al prelievo fiscale. Si sottolinea che il diritto di uso od abitazione, che determina l'insorgere dell'obbligazione tributaria, e' un diritto reale di godimento ed e' quindi ben diverso dal diritto di servirsi dell'immobile sulla base di un contratto di locazione od affitto ovvero di comodato; il locatario, l'affittuario, il comodatario non hanno alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.

    Si ricorda, altresi', che e' un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza sulla casa adibita a residenza familiare, nonche' quello del socio della cooperativa edilizia (non a proprieta' indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorche' in via provvisoria, e quello dell'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

    A decorrere dal primo gennaio 1998, in forza dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, la soggettivita' passiva I.C.I. e' stata estesa al superficiario ed enfiteuta, nonche' al locatario finanziario. Pertanto obbligato al pagamento dell'imposta dovuta per il corrente anno e': per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare di siffatto diritto reale di godimento; per l'immobile oggetto della locazione finanziaria, questo particolare tipo di locatario che, come e' noto, assume una connotazione giuridica caratteristica e ben diversa dal locatario semplice (quest'ultimo, come gia' detto, e' completamente estraneo al rapporto di imposta I.C.I.).

    Anche nei cennati, nuovi casi di soggettivita' passiva, il nudo proprietario non ha alcun obbligo, ai fini I.C.I., per il suolo o fondo sui quali insistono i predetti diritti reali. Parimenti, non ha alcun obbligo il locatore per l'immobile concesso in locazione finanziaria. Conseguentemente anche il superficiario, l'enfiteuta ed il locatario finanziario dovranno calcolare l'imposta da loro dovuta sul valore intero dell'immobile.

    Per quanto concerne il diritto di superficie, nulla e' innovato per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il fabbricato. Infatti, come chiarito nella circolare riportata in "Appendice/2", il concessionario che ha realizzato la costruzione e' obbligato al pagamento dell'imposta su di essa gravante, in quanto proprietario della costruzione stessa. L'innovazione si ha, invece, per il periodo in cui deve essere assunto ad oggetto della tassazione il suolo, ovverosia nel periodo che va dalla costituzione del diritto di superficie fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino a quella di utilizzo del fabbricato. Per gli anni di imposta antecedenti al 1998, l'imposta dovuta su tale suolo doveva essere pagata dal proprietario con diritto di rivalsa sul superficiario, con la conseguenza che, laddove il proprietario fosse il comune e il suolo insistesse sul suo territorio, non essendo il comune soggetto passivo I.C.I. di se stesso e quindi non potendo esserci rivalsa, si verificava una esclusione da imposizione del suolo. A partire dal 1998, invece, l'imposta gravante sul suolo concesso in superficie e' dovuta dal superficiario, per cui, in particolare, viene a rimanere obbligata al pagamento dell'imposta, dovuta sul suolo in commento, la cooperativa edilizia concessionaria del diritto di superficie su aree di proprieta' comunale.

    Per quanto concerne la individuazione del momento che segna il passaggio della soggettivita' passiva dal locatore al locatario finanziario vedasi la circolare in "Appendice/3".

    Contitolarita'.

    In caso di contitolarita' dei predetti diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprieta' piena; cousufrutto; proprieta' piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare e' obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarita', salva restando l'eventuale disposizione regolamentare adottata dal comune con la quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

    Nota (esclusioni, esenzioni).

    1. per alcune cause di esclusione dall'applicazione dell'imposta

    vedasi la circolare in "Appendice/1", relativamente ai terreni, diversi da quelli edificabili, inutilizzati od adibiti ad attivita' non agricole; b) per le cause di esenzione dall'imposta vedasi l'art. 7 del decreto legislativo istitutivo dell'I.C.I. 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' le eventuali disposizioni regolamentari adottate dal comune.

  2. Come si determina l'imposta.

    L'imposta dovuta per l'anno 1999 e' determinata applicando al valore del fabbricato, dell'area fabbricabile o del terreno agricolo (cosiddetta base imponibile) l'aliquota vigente per tale anno nel comune nell'ambito del cui territorio e' sito l'immobile soggetto a tassazione. Nel caso, invero di scarsa frequenza, in cui il medesimo immobile sia ubicato sul territorio di piu' comuni, si assume come se esso fosse sito interamente nel comune sul cui territorio ricade la prevalenza della sua superficie.

    Si richiama l'attenzione sul fatto che e' attribuito al comune un ampio potere di deliberare, oltre all'aliquota normale, aliquote differenziate.

    1. Il valore dei...

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