DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 Giugno 2007 - Determinazione dell'importo di capitale delle societa' partecipate dagli enti locali ai fini dell'individuazione del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", ed in particolare l'art. 1, comma 729, che dispone che "Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o superiore all'importo che sara' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo' essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.";

Visto il comma 733 del medesimo art. 1 della predetta legge n. 296 del 2006, in forza del quale le disposizioni del precedente comma 729 non si applicano alle societa' quotate in borsa;

Acquisito il parere della Conferenza Stato - citta' e autonomie locali, espresso...

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