DECRETO 17 dicembre 1998 - Disciplina dell'importazione parallela di prodotti fitosanitari

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Vista la procedura d'infrazione n. 97/4280 nei confronti della Repubblica italiana ex art. 169 del trattato della CE relativa agli ostacoli derivanti dalla mancata emanazione di una specifica disciplina della importazione parallela di prodotti fitosanitari; Ritenuto di soddisfare i rilievi della Commissione europea disciplinando l'importazione parallela di prodotti fitosanitari da uno Stato membro nel quale detti prodotti siano stati autorizzati e che risultino gia' autorizzati in Italia; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 19 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 1993, concernente la determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanita' per prestazioni rese a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati;

Decreta: Art. 1.

  1. Colui che intende importare da un altro Stato membro dell'Unione europea un prodotto fitosanitario gia' autorizzato in Italia e nello Stato membro di provenienza a nome di un diverso titolare, deve richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio di detto prodotto al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti, della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria - 00100 Roma.

  2. La disciplina di cui al comma 1 si applica: a) quando il prodotto importato e' fabbricato dalla stessa azienda che lo produce in Italia, da una azienda appartenente allo stesso gruppo o che produce su licenza; b) quando il prodotto importato e' identico, nella composizione e nell'uso, a quello gia' autorizzato in Italia; per prodotto identico si intende anche quello che ha variazioni della composizione che non alterano le caratteristiche del preparato e non sono rilevanti sotto il profilo della qualita', della sicurezza e dell'efficacia.

  3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il soggetto interessato presenta apposita istanza in carta da bollo ed in lingua italiana, dalla quale risulta: a) nome, ragione sociale e domicilio o sede sociale dell'importatore parallelo; b) denominazione del prodotto fitosanitario che si intende importare; c) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e nello Stato di provenienza; d) denominazione e numero di registrazione del prodotto...

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