Una importante pronuncia della cassazione in materia di prove pregiudizievoli alla difesa del responsabile civile legittiman te la sua esclusione ai sensi dell'art. 86, Comma 2, C.P.P.

AutoreRaffaele Errico/Francesco Paolo Garzone
Pagine421-423

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Con una pronuncia del 3 dicembre 2003 la Suprema Corte di Cassazione ha deciso sul ricorso proposto dal responsabile civile avverso una sentenza di condanna della sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce.

Il fatto sul quale i giudici di merito erano stati, nei precedenti gradi di giudizio, chiamati a decidere, traeva origine da una denuncia, presentata dal direttore sanitario di un Centro per l'assistenza alle persone inabili, con la quale si Page 422 informava l'autorità giudiziaria del possibile stato gravidico di una paziente cerebrolesa ricoverata presso la stessa struttura.

Le esperite indagini consentivano di accertare l'effettivo stato di gravidanza della paziente e la sua incapacità, a causa dell'infermità mentale da cui risultava affetta, a prestare valido consenso alla consumazione di rapporti sessuali.

Rafforzatasi, pertanto, l'ipotesi che la paziente fosse stata vittima di una violenza sessuale perpetrata in suo danno all'interno della struttura sanitaria presso la quale era da tempo ricoverata, si procedeva ad accertamenti di carattere ematologico sul D.N.A. della bambina nata a seguito della congiunzione carnale al fine di accertare l'identità del padre, autore della violenza.

Una perizia ematologica espletata nelle forme dell'incidente probatorio su un dipendente dell'ente, tale M.E., già persona sottoposta ad indagini, ne dimostrava la paternità.

Formulata, pertanto, da parte del P.M. l'imputazione per il reato di violenza carnale, svolta l'udienza preliminare e disposto il rinvio a giudizio, la parte civile chiedeva al tribunale di disporre con decreto la citazione, in qualità di responsabile civile, del centro sanitario presso il quale la violenza era stata consumata ed alle cui dipendenze l'imputato prestava la sua attività lavorativa.

Disposta da parte del giudice la citazione, l'ente si costituiva in giudizio e tempestivamente richiedeva la propria esclusione dal processo ai sensi dell'art. 86, secondo comma, c.p.p. (che testualmente recita: «la richiesta di esclusione può essere proposta... dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651-654 c.p.p.») per non aver partecipato, durante le indagini, all'incidente probatorio, nelle cui forme era stato acquisito un elemento di prova a carico dell'imputato senz'altro idoneo...

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