Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonche' le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti ...

Art. 1.

  1. E' istituita, a norma dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata ´Commissioneª, che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

    Art. 2.

  2. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dal suo insediamento e presenta al Presidente del Senato una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione in vigore, anche con riferimento alla individuazione di misure di prevenzione e assistenza adottabili e all'adeguatezza degli istituti risarcitori, sia di natura previdenziale che di sostegno al reddito.

    Art. 3.

  3. La Commissione e' composta da ventuno senatori, nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari.

  4. Il Presidente del Senato provvede altresi' alla nomina, fra i componenti, del Presidente della Commissione.

  5. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

  6. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

    Art. 4.

  7. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorita' giudiziaria.

  8. La Commissione puo' acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti.

    Art. 5.

  9. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei disposti dal Presidente del Senato.

  10. La Commissione puo' altresi' avvalersi di collaborazioni specializzate.

    Art...

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