Impianti fotovoltaici e garanzie sui beni dell'azienda

AutoreGiuseppe Tucci
Pagine25-48

Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Umberto Belviso.

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@1. Gli impianti fotovoltaici come nuovi beni giuridici e come possibili oggetto di garanzie nell'ambito dell'azienda

L'impianto fotovoltaico è un nuovo bene giuridico, creato dalla moderna tecnologia per utilizzare l'energia solare, in quanto energia rinnovabile e non inquinante. Per usare la distinzione adottata in un recente Trattato di diritto civile, esso è uno dei tanti nuovi beni che, proprio per essere il risultato di nuove tecnologie, il diritto "trova" e non "crea", come ad esempio gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2º, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, modificando il senso degli artt. 810 ss. c.c.1.

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In maniera meno appariscente rispetto agli impianti che producono energia eolica, anche gli impianti fotovoltaici sono destinati a modificare radicalmente il nostro paesaggio, poiché modificheranno le forme e le strutture delle nostre abitazioni come dei nostri complessi produttivi, entrando a far parte dell'azienda e cambiandone i relativi equilibri2.

La produzione di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici, come attraverso le altre fonti di energia rinnovabile, pone problemi di ordine generale in relazione sia alla pluralità delle fonti chiamate a disciplinare tale attività, sia in relazione all'inevitabile dialogo e confronto tra le diverse Corti, statali e sovranazionali, che sono chiamate ad applicare le diverse discipline, come dimostrano recentissime esperienze anche delle nostre Corti3.

In questa sede si intende verificare come l'uso dell'impianto fotovoltaico modifichi l'insieme delle garanzie sui beni aziendali che l'imprenditore concede ai propri finanziatori, essendo esso un bene il cui acquisto richiede un considerevole sforzo finanziario.

Nel perseguire l'indagine sopra indicata, è necessario, in primo luogo, precisare il significato con cui viene in questa sede usato il termine "azienda".

Un famoso manuale di diritto commerciale, caro a molte generazioni di pratici e teorici del diritto, mette giustamente in rilievo che, nell'ambito della nozione di azienda, delineata dall'art. 2555 cod. civ., per "bene" debba intendersi qualsiasi interesse tutelato dall'ordinamento giuridico, sicché, nel complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio della sua impresa, rientrano sia le cose e le entità immateriali, in quanto formano oggetto di diritti assoluti, sia le diverse prestazioni, Page 27 in quanto oggetto di diritti relativi, tra cui i servizi dei lavoratori addetti all'impresa4.

Per ciò che riguarda la natura giuridica dell'azienda, risulta oggi ormai abbastanza chiaro che l'azienda, essendo i beni che la compongono collegati funzionalmente in maniera incompleta e parziale, può qualificarsi solo come universalità di beni, secondo la terminologia adottata dall'art. 670, n. 1), cod. Proc. civ. In tema di sequestro giudiziario, dal momento che il nostro legislatore talora la considera in termini di unitario oggetto di diritti, come avviene sotto molti profili in caso di usufrutto (art. 2561 cod. civ.) e affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.), talaltra la considera in termini atomistici nel momento in cui l'art. 2556 cod. civ. sancisce che, per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dei singoli beni aziendali, debbano osservarsi le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la compongono5.

Come si vedrà in seguito, il sistema delle garanzie che possono riguardare i beni aziendali presuppone la dimensione atomistica dell'azienda quale risulta soprattutto dall'art. 2556 cod. civ.; e ciò in quanto le garanzie che possono costituirsi sui beni complessivamente organizzati per l'esercizio dell'impresa si costituiscono e diventano opponibili ai terzi in base a regole diverse a seconda che si tratti di immobili, di mobili registrati, di macchinari, di beni impianti costituiti da beni mobili non registrati, di materie prime o di scorte oppure di crediti.

In tale contesto la presenza dell'impianto fotovoltaico e la sua eventuale utilizzazione come oggetto di garanzia, a tutela di finanziamenti ottenuti dall'imprenditore, crea una serie di problemi giuridici nuovi con i quali si deve misurare la disciplina prevista in tale settore dal nostro ordinamento, la cui ricostruzione non può non giovarsi delle esperienze degli altri ordinamenti che hanno affrontato e continuano ad affrontare i medesimi problemi6.

@2. Autonomia privata e diversità di scelte in tema di garanzie sui beni dell'azienda

Di solito le banche, nel sottoscrivere il relativo contratto di finanziamento con l'imprenditore e nell'erogare la somma pattuita, fanno affidamento, oltre che sulla Page 28 veridicità e completezza dei dati forniti, sulla concessione delle garanzie e sull'assunzione degli impegni previsti nel contratto e negli altri documenti finanziari allo stesso allegati7.

La strategia delle garanzie da adottare nei singoli casi deve essere ben chiara agli operatori che intervengono nelle relative operazioni, poiché essa deve essere attuata attraverso il contratto, che, in questa moderna esperienza, opera come vera e propria fonte di produzione del diritto, in quanto prefigura direttamente nuovi modelli di composizione degli interessi privati, non limitandosi più soltanto ad attuare i modelli di composizione degli interessi prefigurati dalla legge8.

Nei casi più complessi le garanzie adeguate da offrire ai soggetti finanziatori di impianto fotovoltaico, il c.d. security package, sono quelle che, di solito, vengono offerte quando si realizza l'impianto attraverso il ricorso al project financing, cioè al finanziamento del progetto attraverso la costituzione di una speciale società veicolo. Esse, a prescindere dalle garanzie personali prestate dai partecipanti al singolo progetto, sono costituite dal pegno sulle partecipazioni delle società specificamente costituite per prendere parte al progetto, dal pegno sui saldi dei conti correnti bancari aperti dalle stesse società al fine della realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico, dalla cessione, sempre a favore delle banche finanziatrici dei crediti derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con l'utenza, dall'ipoteca sul fondo sul quale verrà realizzato il progetto e realizzata l'azienda, dal privilegio speciale, ex art. 46 privilegio speciale, ex art.46 del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385, Testo unico bancario (TUB), sui beni mobili non registrati che fanno parte del complesso aziendale9.

Altre volte si ricorre a pratiche meno sofisticate, però anche in tali ipotesi i problemi dei rapporti tra le garanzie sono molteplici e complessi, poiché dipendono dalle scelte che i privati o, meglio, i loro consulenti, compiono per rispondere alle diverse esigenze che sono chiamati a soddisfare.

Quando il fotovoltaico si diffonde in zone caratterizzate da bassa produttività agricola, come ad esempio è avvenuto in alcune zone della Sardegna, il titolare dell'azienda agricola, che molte volte è un semplice proprietario, non partecipa in alcun modo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, sicché può ritenere opportuno vendere il bene oppure costituire sullo stesso un diritto di superficie in maniera tale che il superficiario possa diventare proprietario a tutti gli effetti di ciò che si costruisce sul terreno, compreso l'impianto fotovoltaico. In tal caso il diritto di superficie Page 29 è di durata ultraventennale, il contratto si stipula naturalmente per atto pubblico o scrittura privata a norma dell'art. 1350 cod. civ. ed è sottoposto a trascrizione a norma dell'art. 2643, n. 2), cod. civ. Sul diritto di superficie viene poi concessa ipoteca a norma dell'art. 2810, n. 3), cod. civ., a favore dei finanziatori10. E tale ipoteca coesisterà con altre garanzie sui beni mobili dell'azienda.

Altre volte si tratta invece di un'azienda industriale, inserita in ben più grandi gruppi produttivi, che vuole utilizzare il tetto del suo opificio per realizzare, attraverso adeguate compartecipazioni con aziende specializzate nel settore ed attraverso specifici finanziamenti, l'impianto fotovoltaico; oppure si tratta di un'impresa agricola ad elevato sviluppo tecnologico, inserita in gruppi produttivi molto complessi, come alcune aziende florovivaistiche della nostra Puglia, che intendono realizzare, sempre attraverso adeguate compartecipazioni con aziende specializzate nel settore ed attraverso adeguati finanziamenti, impianti fotovoltaici.

Dal momento che gli assetti contrattuali creati dalle parti, con riferimento sia ai rapporti tra i diversi beni sia ai rapporti tra le diverse garanzie, sono diversi a seconda delle realtà economiche e sociali, in cui si inserisce il ricorso al fotovoltaico, si studieranno i problemi sopra evidenziati con riferimento all'impresa agricola, vista nelle due diverse realtà che si sono innanzi descritte. In ambedue le ipotesi sul terreno, venduto o concesso in superficie dal proprietario imprenditore oppure fatto oggetto di ipoteca da parte dello stesso, sussistono o vengono appositamente costruite, nelle diverse realtà alle quali si è fatto riferimento, delle serre, che rappresentano delle vere e proprie pertinenze rispetto al terreno e che svolgono una funzione diversa a seconda delle diverse fattispecie.

Infatti, nei terreni a bassa produttività agricola, il titolare del terreno che vende il bene o concede sullo stesso un diritto di superficie a favore di chi vuole realizzare l'impianto fotovoltaico, non è, di solito, un imprenditore agricolo ad altissimo livello, ma un semplice proprietario del terreno oppure un coltivatore di basso profilo, sicché la costruzione delle serre è funzionale esclusivamente alla costruzione dell'impianto fotovoltaico sul tetto delle stesse, con la conseguenza che le serre sono soltanto la costruzione di paletti di...

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