Locazione di immobile vincolato, dalla Cassazione una pronuncia che lascia attoniti

AutoreN. R.
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giur
Arch. loc. e cond. 1/2014
LEGITTIMITÀ
medesima legge, con conseguente automatico rinnovo del
contratto alla prima scadenza quadriennale.
La Corte d’appello, nella specie, ha fatto buon governo
di detto pacif‌ico orientamento giurisprudenziale. Essa,
infatti, ha accertato, sulla base della documentazione
prodotta dal conduttore, che il palazzo M. era stato
frazionato in singole unità immobiliari e che quella lo-
cata al C. era stata declassata nella categoria catastale
A/2; tale categoria inferiore era stata ritenuta corretta
dal giudice di primo grado, senza che il M.C. l’avesse
sostanzialmente contestata, non avendo egli addotto al-
cun ele mento idoneo a far r itenere che la singola unità
immobilia re in q uestione p artecipasse del class amento
A/9 appartenente al palazzo nella sua globalità. In tal
modo la Corte è pervenuta all’accogl imento della tesi
del conduttore senza neppure disapplicare l’atto di clas-
samento, m a anzi condivide ndo la valutazion e compiuta
dall’uff‌icio tecnico erariale.
2. Il ricorso, quindi, è rigettato.
A tale esito segue la condanna della parte ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liqui-
date in conformità ai soli parametri introdotti dal D.M. 20
luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali. (Omissis)
LOCAZIONE DI IMMOBILE
VINCOLATO, DALLA
CASSAZIONE UNA PRONUNCIA
CHE LASCIA ATTONITI
di N. R.
La sentenza in commento tratta della seguente que-
stione: se alla locazione di un’unità abitativa facente parte
di un edif‌icio vincolato ai sensi della L. n. 1089 dell’1 giugno
1939 (“Tutela delle cose di interesse storico artistico”) -
provvedimento ora sostituito dal D.L.vo n. 42 del 22 gennaio
chino, indipendentemente dalla categoria catastale in cui
tale unità risulti inquadrata, le norme dal codice civile.
La risposta, invero, è facilmente rinvcnibile nel testo
della L. n. 431 del 9 dicembre 1998, che prevede espres-
samente, all’art. 1, comma 2. lett. a), che i contratti di
locazione ad uso abitativo “relativi agli immobili vincolati”,
ai sensi della predetta L. n. 1089/’39, “o inclusi nelle ca-
tegorie catastali A/1, A8 e A/9, sono sottoposti “esclusiva-
mente” alla disciplina di cui agli artt. 1571 e seguenti c.c.
É lo stesso legislatore, cioè, a chiarire, attraverso il ricorso
alla congiunzione disgiuntiva “o”, che, per l’applicazione
delle norme codicistiche, è irrilevante, con riguardo agli
immobili vincolati, la categoria catastale in cui essi sono
inseriti, così come è irrilevante, per gli immobili rientranti
nelle suddette categorie, l’apposizione o meno del vincolo
storico-artistico. Di ciò, tuttavia, la Cassazione nella pro-
nuncia che si annota, sorprendentemente, non tiene conto
e sulla base di una supposta correlazione tra il vincolo
storico-artistico e la categoria catastale A/9 - che ai sensi
della circolare del ministero delle Finanze n. 134/6525 del
6 luglio 1941 identif‌ica “castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici o storici” - arriva alla (errata) conclusione che
la locazione di un’unità abitativa, la quale faccia parte di
un edif‌icio vincolato ma non sia inserita nella categoria
appena citata, segua le regole generali di cui alla legge
n. 431/’98 e non possa essere, pertanto, disciplinata dal
Nella specie, il contenzioso era sorto tra il proprietario
di un’abitazione accatastata A/2 (abitazione di tipo civile:
cfr, ancora, la citata circolare n. 134/6525 del 1941) risul-
tante dal frazionamento di un edif‌icio vincolato ai sensi
della L. n. 1089/39 e incluso nella categoria A9 - e il suo
inquilino con cui aveva stipulato, nel 2000, un contratto di
quattro anni regolato dalle norme del codice civile. Scadu-
to questo periodo, il conduttore, alla richiesta di rilascio
dci locatore, si opponeva evidenziando come l’unità immo-
biliare locatagli - rientrando nella categoria catastale A/2
- doveva ritenersi soggetta alle ordinarie regole della legge
n. 431/’98: al termine del primo periodo quadriennale,
dunque, il contratto doveva intendersi rinnovato per ulte-
riori quattro anni. Nei primi due gradi di giudizio i giudici
davano ragione al conduttore. Il locatore, così, ricorreva
in Cassazione. dove, però. veniva confermata la decisione
della Corte d’appello. Secondo i Supremi giudici, infatti.,
“con riferimento agli edif‌ici di interesse storico o artistico
e conseguentemente classif‌icati nella categoria A/9”, nel
caso di frazionamento in distinte unità immobiliari, la
tipologia catastale dell’edif‌icio non determina automati-
camente la medesima tipologia per ogni singola unità im-
mobiliare che ne faccia parte e poiché nel caso di specie,
come detto, lo stabile in questione - accatastato A/9 - era
stato frazionato in singole unità immobiliari e quella og-
getto della locazione in discussione risultava essere stata
inquadrata nella categoria catastale A/2, ben aveva fatto il
giudice di merito a ritenere applicabile a tale unità la di-
sciplina dì cui alla più volte citata legge 431/’98, con tutto
ciò che ne conseguiva in termini di durata contrattuale.
La pronuncia, insomma, disattende completamente
il dettato del citato art. 1, comma 2, lett. a), e ipotizza
- come dicevamo - un supposto legame tra vincolo storico-
artistico e categoria catastale A/9; legame che, in realtà,
non esiste affatto. In argomento giova chiarire, infatti, che
il riconoscimento, allo stato, dell’interesse culturale di un
bene, ai f‌ini della relativa tutela, avviene, a seconda della
natura del soggetto che ne ha la titolarità, o mediante “ve-

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