Immobile pignorato e rinnovazione della locazione alla prima scadenza

AutoreAntonio Scarpa
Pagine3-10
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dott
Arch. loc. e cond. 1/2013
DOTTRINA
IMMOBILE PIGNORATO
E RINNOVAZIONE DELLA
LOCAZIONE ALLA PRIMA
SCADENZA
di Antonio Scarpa
SOMMARIO
1. La questione. 2. I precedenti della Corte di cassazione. 3. Il
quadro normativo. 4. Necessità della disdetta e autorizzazio-
ne del giudice. 5. La locazione rinnovata per mancato diniego
alla prima scadenza è un “nuovo contratto” (anche ai f‌ini
dell’art. 560 cpv c.p.c.)?. 6. Conclusioni.
1. La questione
È spesso all’attenzione del contenzioso la seguente
questione: se, in caso di pignoramento dell’immobile e di
successivo fallimento del locatore, operi, quale effetto ex
lege, la rinnovazione tacita di cui agli artt. 28 e 29 della
legge n. 292 del 1978, e se poi la stessa rinnovazione tacita
necessiti, o meno, dell’autorizzazione del giudice dell’ese-
cuzione ex art. 560, secondo comma, cod. proc. civ.. Di
recente, essa è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, con ordinanza n. 7826 del 17 maggio 2012,
pronunciata dalla III sezione civile della Suprema Corte
2. I precedenti della Corte di cassazione
Per la necessità dell’autorizzazione del giudice, ai
sensi dell’art. 560, secondo comma, cod. proc. civ. della
rinnovazione tacita della locazione avente ad oggetto l’im-
mobile pignorato (o sottoposto a sequestro giudiziario),
sull’assunto che essa integri un nuovo negozio giuridico
bilaterale, si sono pronunciate:
- Cass. Sez. III, sentenza n. 2576 del 5 dicembre 1970:
Anche per la rinnovazione tacita della locazione di immo-
bile, successiva al pignoramento ed anteriore alla vendita
forzata, occorre l’autorizzazione del giudice dell’esecuzio-
ne. Invero, la rinnovazione tacita della locazione integra
il perfezionarsi di un nuovo negozio giuridico bilaterale,
sicché, ove trattisi di immobile pignorato, non vi è ragione
per far capo ad una disciplina diversa da quella dettata
genericamente per la locazione dall’art. 560 cod. proc. civ.
comma secondo.
Spetta al giudice delegato il potere di autorizzare, a
norma dell’art. 560 cod. proc. civ. la rinnovazione della lo-
cazione dell’immobile, in relazione al quale, la dichiarazio-
ne di fallimento del proprietario essendo intervenuta dopo
il pignoramento, l’uff‌icio fallimentare abbia deliberato di
procedere alla vendita ai sensi dell’art. 107 del decreto n
267 del 1942.
- Cass. Sez. III, sentenza n. 8800 del 4 settembre 1998:
La rinnovazione tacita della locazione integra il perfezio-
narsi di un nuovo negozio giuridico bilaterale, sicché ove
trattisi di immobile sottoposto a sequestro giudiziario è
necessaria l’autorizzazione del giudice in forza del com-
binato disposto degli artt. 560 comma secondo e 676 cod.
proc. civ.
- Cass. Sez. III, sentenza n. 1639 del 25 febbraio 1999:
La rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo
negozio giuridico bilaterale, sicché, ove l’immobile in que-
stione sia pignorato, si richiede l’autorizzazione del giudi-
ce dell’esecuzione, in forza dell’art. 560 cod. proc. civ.
- Cass. Sez. III, sentenza n. 15297 del 30 ottobre 2002:
La rinnovazione tacita della locazione integra un nuovo
negozio giuridico bilaterale, con la conseguenza che, trat-
tandosi di immobile sottoposto a sequestro giudiziario, è
richiesta l’autorizzazione del giudice, per effetto del com-
binato disposto degli artt. 560, secondo comma, e 676 cod.
proc. civ.. Peraltro, essendo la misura cautelare f‌inalizzata
alla tutela degli interessi del sequestrante, la ineff‌icacia
relativa della locazione di immobile da parte del custode
giudiziario in assenza di autorizzazione può essere fatta
valere solo dallo stesso sequestrante.
- Cass. Sez. III, sentenza n. 26238 del 13 dicembre 2007:
Anche se la locazione dell’immobile pignorato è stata
stipulata prima del pignoramento, la rinnovazione tacita
della medesima richiede l’autorizzazione del giudice del-
l’esecuzione, in forza dell’art. 560, secondo comma, cod.
proc. civ.; peraltro, il custode giudiziario deve assicurare
la conservazione e la fruttuosa gestione della cosa pigno-
rata previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, sic-
ché è legittimato ad inviare la disdetta e a promuovere la
procedura di rilascio per f‌inita locazione. La norma citata,
rettamente interpretata nel senso esposto, non suscita
dubbi di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost.,
in quanto la peculiare funzione del pignoramento nell’am-
bito del processo di esecuzione giustif‌ica la particolarità
della sua disciplina in cui si inquadra in modo armonico
e coerente il suddetto secondo comma dell’art. 560 cod.
proc. civ..
- Cass. Sez. VI, ordinanza n. 22711 del 2 novembre 2011:
In pendenza di procedimento di esecuzione forzata, la
rinnovazione del contratto di locazione dell’immobile pi-
gnorato deve essere disposta dal giudice dell’esecuzione
ai sensi dell’art. 560 cod. proc. civ., essendo inopponibile
all’aggiudicatario qualsiasi forma di rinnovazione tacita
dovuta a mancata disdetta.
Quest’ultima decisione, in verità, recava un distinto
principio di diritto, non oggetto di massimazione, secondo
cui “in difetto di valida eccezione di inopponibilità del
contratto di locazione abitativo anteriore al pignoramen-
to, ai sensi dell’art. 2923, terzo comma, cod. civ., l’aggiu-
dicatario è tenuto a riconoscerlo f‌ino alla prima scadenza
contrattuale successiva, alla quale però non si opera - in
difetto di autorizzazione del giudice dell’esecuzione, ai
sensi dell’art. 560 cod. proc. civ. - alcuna rinnovazione; e
spetta all’aggiudicatario, da tale scadenza e f‌ino all’effet-
tivo rilascio, in mancanza di valide allegazioni sulla sussi-

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