Immissioni sonore contrarie alla quiete domestica e difesa del condominio

AutoreVittorio Santarsiere
Pagine424-426

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@1. Nozione

La fattispecie pervenuta in Cassazione attraverso i due gradi del merito si incentra prevalentemente sulle immissioni acustiche a danno di un condominio, provenienti dai vani a livello di strada, locati da una condomina e adibiti a birreria. La situazione poco tranquilla scaturiva dalla frequenza utenti dell'esercizio sino a tarda notte (ore 2,30), con irradiazione di musica in sottofondo e spettacoli notturni. Altra condotta, pure, oggetto di doglianza, il passaggio dei collaboratori della birreria nel cortile interno per accedere al magazzino retrostante. Questo aspetto del caso veniva considerato legittimo sin dal primo grado.

E gli esiti del procedimento giurisdizionale non conseguono all'esercizio di azioni in rem o ad personam, per ottenere la condanna al risarcimento del danno subito, ma facendo applicazione dei rimedi consensuali approntati con il regolamento del condominio.

Le immissioni rumorose causano, per un giudice di merito, l'alterazione del benessere psicofisico, dei normali ritmi di vita, che si riflettono sulla tranquillità personale del soggetto danneggiato, alterandone le normali attività quotidiane, con l'induzione di stato di malessere psichico diffuso.

Questo, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca irritazione, ansia, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni. Trattasi di «danno esistenziale» da alterazione delle normali attività dell'individuo, quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare, che lede la «serenità personale», cui ogni soggetto ha diritto, specie nell'ambito familiare 1.

Le immissioni che non superino la normale tollerabilità sono lecite per il nostro diritto positivo e la nozione di «tollerabilità », per dirimere i conflitti tra usi incompatibili di fondi vicini, risale a R. VON JHERING: il criterio della normale tollerabilità impone di procedere al bilanciamento degli interessi in giuoco.

Nel diritto angloamericano, il concetto di nuissance (= molestia) è più vasto, perché comprende tutte le interferenze, disturbi e inconvenienti praticabili tra sfere proprietarie vicine. L'approccio all'intero problema degli usi, attività in-Page 425compatibili denota maggior grado di razionalità. In ambito continentale vi è la disciplina particolareggiata e, nel nostro diritto positivo, l'ipotesi tipica delle immissioni di fumi, calori, esalazioni, rumori dal fondo vicino (art. 844 c.c.). Si segnala in dottrina la opportunità di considerare unitariamente tutte le immissioni o effetti esterni negativi nel più ampio contesto degli usi compatibili. Questi si avrebbero ogni qualvolta un atto di esercizio del diritto di proprietà viene ad interferire con i diritti altrui 2.

@2. Norme di legge

La tutela della quiete domestica scaturisce dall'art. 2 Cost., con il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità.

Le disposizioni civili (art. 844 c.c.) e le regolamentazioni pubblicistiche hanno distinti campi di applicazione, perché destinate a proteggere le prime la sfera dominicale, le altre la salute pubblica dai pericoli derivanti dall'inquinamento atmosferico. Le leggi anti-inquinamento potrebbero rimanere inapplicate per alcune controversie sulla tutela della proprietà immobiliare da immissioni eccedenti la tollerabilità.

Circa l'art. 844 c.c., si parla in dottrina di tutela compensativa della proprietà in presenza di spostamento di risorse, non distruzione, onde debbono intervenire regole di riequilibrio di tale spostamento. Non si tratta di risarcire un danno da illecito ma di far ottenere al proprietario l'aestimatio del bene. Nel caso, la tutela rei-persecutoria finisce col sovrapporsi a quella da ingiusto arricchimento, conseguentemente alla inevitabile «onda lunga» della tutela proprietaria 3. Altro autore spiega come il contemperamento, di cui parla il comma 2 dell'art. 844 c.c., esiga il paragone tra le disutilità di cui soffre la vittima delle immissioni e i costi che l'immittente dovrebbe sopportare per ridurle. Più concretamente, la valutazione delle disutilità subite dall'immesso dovrà parametrarsi sul prezzo che questi richiederebbe per concedere una...

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