Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 8 del 21 febbraio 2007).

Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

  1. Premessa.

    Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con decreto legge 28 dicembre 2006 n. 300, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

    A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, valutera', sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione alle vittime di violenza e grave sfruttamento. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di sistema, cosi' come definiti dall'art. 2, comma 2, del medesimo decreto interministeriale.

  2. Obiettivi.

    Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attivita' per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

    Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali, regioni o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

  3. Risorse programmate.

    L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di Euro 4.000.000 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato e dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228.

    Le iniziative saranno finanziate come segue:

    Il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

    il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale o regione relative all'assistenza.

    Nessun progetto potra' essere finanziato per un importo superiore al 10% delle risorse messe a bando; ne consegue che saranno considerati inammissibili i progetti che presentano un costo complessivo superiore ad Euro 571.400 (di cui Euro 400.000 finanziabili dal Dipartimento), a meno che, in relazione ad un progetto che prevede un costo complessivo superiore, si richieda il finanziamento di una sola quota parte, attestando con idonea documentazione il residuale finanziamento in proprio o da parte di altro ente.

  4. Destinatari.

    Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo n. 286/98, comma 1 e comma 6-bis, introdotto con decreto-legge n. 300/2006:

    le persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento, nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovino in una situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.

  5. Proponenti ed attuatori.

    Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

    Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.

    Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

    I soggetti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT