DELIBERAZIONE 4 marzo 2003 - Attuazione del Titolo V-bis del decreto legislativo n. 385/1993 concernente gli istituti di moneta elettronica (IMEL): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli IMEL, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di IMEL comunitari

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, che ai fini dell'attuazione delle Direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre 2000, in materia di istituti di moneta elettronica (di seguito "IMEL"), ha apportato modificazioni

al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo del 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni (di seguito "testo unico bancario"); Visti i Titoli I e V-bis del testo unico bancario; Visto l'art. 114-quater del testo unico bancario che richiama, in quanto compatibile, ai fini della disciplina delle partecipazioni al capitale degli IMEL l'art. 19, fatta eccezione per i commi 6 e 7 del testo unico medesimo; Visto l'art. 114-quater del testo unico bancario che richiama, in quanto compatibile, ai fini della disciplina della vigilanza regolamentare l'art. 53 e, ai fini della disciplina dei controlli sulle succursali di IMEL comunitari insediate nel territorio della Repubblica, l'art. 55 del testo unico bancario; Su proposta formulata dalla Banca d'Italia; Delibera:

Art. 1.

Assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL 1. Ai fini del calcolo delle partecipazioni superiori al 5% del capitale dell'IMEL rappresentato da azioni con diritto di voto e delle variazioni delle medesime nei limiti percentuali stabiliti dalla Banca d'Italia in conformita' al testo unico bancario, si tiene conto, al numeratore, di tutte le azioni da acquisire, unitamente a quelle gia' possedute, aventi diritto al voto e, al denominatore, di tutte le azioni rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

  1. Nei casi di scissione tra proprieta' delle azioni e esercizio del diritto di voto, e' tenuto a richiedere l'autorizzazione il soggetto cui si intende attribuire o cui spettera' il diritto di voto.

  2. I soggetti che controllano - anche per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona - banche o societa' finanziarie capogruppo di gruppi bancari, non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione nei casi in cui la banca controllata o la societa' finanziaria capogruppo intende acquisire o aumentare la partecipazione in un IMEL.

    Art. 2.

    Criteri e condizioni per il rilascio, la revoca e la sospensione dell'autorizzazione all'assunzione di partecipazioni al capitale degli IMEL 1. Per la valutazione delle richieste di...

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