ZTL illegittime senza P.U.T.

AutoreMario Tocci
CaricaAvvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in Impresa Stato e Mercato nell’Università degli Studi della Calabria
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I provvedimenti amministrativi di disciplina dell’accesso veicolare alle zone a traffico limitato sono legittimi soltanto nell’ipotesi in cui tali aree siano state effettivamente previste dal Piano Urbano del Traffico.

Ne consegue che, in mancanza del Piano Urbano del Traffico, qualsivoglia provvedimento amministrativo di disciplina dell’accesso veicolare alle zone a traffico limitato è illegittimo.

A tale condivisibile conclusione è pervenuta la prima sezione della sede di Palermo del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia con la sentenza n. 842 del 24 giugno 2008.

Il collegio giudicante, in particolare, ha accolto i ricorsi – poi riuniti – di organizzazioni imprenditoriali, associazioni di consumatori e privati cittadini proprietari di automezzi avverso alcune ordinanze del Sindaco di Palermo di regolamentazione dell’ingresso degli automezzi nelle zone a traffico limitato della città.

Degno di menzione appare il ragionamento seguito dal tribunale amministrativo sulla legittimazione processuale dei ricorrenti.

Le organizzazioni imprenditoriali e le associazioni consumeristiche, preliminarmente qualificate come enti esponenziali, hanno visto riconosciuto l’interesse dei propri associati a non subire rispettivamente sviamenti nei flussi della clientela (sotteso alla libertà di iniziativa economica di cui all’articolo 41 della Carta costituzionale) e limitazioni di movimento (sotteso alla libertà di circolazione di cui all’articolo 16 della Carta costituzionale) al pari dei privati cittadini proprietari di automezzi.

Nel merito, le ordinanze sindacali censurate sono state ritenute violative del disposto del nono comma dell’art. 7 del codice della strada.

La menzionata disposizione normativa consente alle amministrazioni comunali di subordinare al pagamento di una somma di denaro l’ingresso ovvero la circolazione dei veicoli a motore all’interno delle zone a traffico limitato salva l’osservanza delle prescrizioni all’uopo impartite dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Orbene, con circolare n. 3816 del 21 luglio 1997 (pubblicata in G.U. n. 213 del 19971, l’Ispettorato ha stabilito che le zone a traffico limitato devono essere istituite in ossequio agli obiettivi di miglioramento della mobilità urbana attraverso la disincentivazione dell’uso dei veicoli a motore contenuti nel Piano Urbano del...

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