Traffico illecito di rifiuti: posizione del terzo in buona fede proprietario del veicolo fuori uso

AutoreGiulia Guagnini
Pagine983-984

Page 983

L’art. 259 del D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) disciplina il reato di traffico illecito di rifiuti, comminando la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e l’arresto fino a due anni, con aumento della stessa in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. In particolare, il comma 2 del medesimo articolo dispone che alla sentenza di condanna o di patteggiamento per traffico illecito di rifiuti consegua obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Del medesimo tenore è il disposto dell’art. 192, comma 3 del summenzionato decreto, “Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 [reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti nel suolo o nelle acque - n.d.A.] è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”. Conseguentemente, in virtù dell’esigenza di tutela dell’ambiente e della salute umana, la, normativa sopra descritta prevede che la sanzione amministrativa reintegratoria (consistente nella rimozione, recupero, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi) gravi non soltanto sul soggetto attivo del reato, ma anche sul proprietario/detentore di diritti reali o personali di godimento sull’area oggetto della condotta criminosa, qualora in capo a tali soggetti sia configurabile l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

La giurisprudenza si è più volte occupata di definire la portata applicativa delle norme sopra descritte.

In particolare, la Corte di Cassazione (sentenza 20 aprile 2010, n. 15105) con riferimento alla posizione del terzo in buona fede, proprietario del veicolo, ha recentemente stabilito che “Al terzo in buona fede proprietario del veicolo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti che desidera evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto prevista per il reato di traffico illecito di rifiuti (ex art. 259, comma secondo, D.L.vo 3 aprile 2006, n...

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